Avanzamento ufficiali, eccesso di potere per metro valutativo disomogeneo (TAR Lazio n. 3904 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dalla Commissione superiore di avanzamento costituisce valutazione di merito di regola non sindacabile dal giudice amministrativo. Il sindacato è tuttavia ammesso quando emerga un eccesso di potere in senso relativo, cioè l’impiego di un metro valutativo non omogeneo tra gli ufficiali scrutinati, tale da rendere il punteggio incoerente rispetto alle risultanze della documentazione caratteristica e matricolare. La promozione per gli ufficiali superiori è a scelta e si fonda su una valutazione in assoluto di ciascun candidato, non su un esame comparativo; ciò non esclude che il raffronto tra i curricula possa valere come elemento sintomatico della disparità di trattamento. La discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile in presenza di valutazioni macroscopicamente illogiche, contraddittorie o affette da carenza di istruttoria.
Il Fatto
Un Colonnello dell’Aeronautica Militare impugna l’esito del procedimento di avanzamento al grado superiore per l’anno 2024, nella parte in cui non ne ha consentito l’iscrizione nel quadro di avanzamento. Collocato in dodicesima posizione con un punteggio inferiore a quello dei due colleghi promossi, il ricorrente deduce violazione degli artt. 1057 e 1058 cod. ord. mil., eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento, chiedendo anche il risarcimento dei danni.
Dopo l’accesso alla documentazione matricolare dei controinteressati, il ricorrente articola motivi aggiunti incentrati sull’eccesso di potere in senso relativo: a fronte di un numero maggiore di elogi ed encomi, di una carriera più diversificata in ambito internazionale e di un più ricco percorso formativo, avrebbe ricevuto punteggi inferiori per le qualità morali, professionali e culturali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che il sistema di promozione degli ufficiali superiori è a scelta e si basa su una valutazione assoluta di ciascun candidato, non sulla comparazione, ai sensi degli artt. 1057 e 1058 cod. ord. mil. Le qualità da valutare sono ripartite dall’art. 1058, comma 5, cod. ord. mil. in quattro gruppi: qualità morali, di carattere e fisiche; benemerenze e qualità professionali; doti intellettuali e di cultura; attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
La discrezionalità tecnica della Commissione è ampia, ma il sindacato giurisdizionale può investire la logicità e la razionalità dei criteri applicati, purché non si scinda il giudizio complessivo nei singoli elementi. Il punto di rottura è l’incoerenza macroscopica tra punteggio e dati documentali.
Quanto alle qualità morali ex art. 1058, lett. a), cod. ord. mil., la Corte valorizza l’art. 704 d.P.R. n. 90/2010: elogi ed encomi vanno apprezzati con riguardo alle motivazioni e al servizio reso. Il ricorrente vanta tredici ricompense, maturate in operazioni fuori dai confini nazionali e in ambito NATO, a fronte di un controinteressato che ne ha un numero nettamente inferiore. L’attribuzione di un punteggio superiore a quest’ultimo non risulta perspicua.
Sul piano delle qualità professionali ex art. 1058, lett. b), cod. ord. mil., rileva l’art. 705 d.P.R. n. 90/2010, che impone di considerare versatilità e differenti situazioni d’impiego. La carriera del ricorrente, caratterizzata da incarichi internazionali e interforze, non è adeguatamente comparata con quella dei promossi, uno dei quali ha prestato servizio per lungo periodo nella stessa area geografica.
Per le doti intellettuali e di cultura ex art. 1058, lett. c), cod. ord. mil., l’art. 707 d.P.R. n. 90/2010 richiede di valutare l’iter formativo. Il ricorrente è l’unico a possedere cumulativamente due lauree e due master, oltre a un numero maggiore di corsi: la differenza di punteggio non appare logicamente giustificata.
Le censure relative all’attitudine al grado superiore ex art. 1058, lett. d), cod. ord. mil. sono invece respinte. Il giudizio prognostico previsto dall’art. 708 d.P.R. n. 90/2010 è riservato alla Commissione e non sindacabile. Il ricorso è pertanto accolto nei limiti indicati: annullato il provvedimento, il Ministero dovrà reinvestire la Commissione per una nuova valutazione.
Nota della Redazione
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