Suolo pubblico ed evento non più utile: inammissibilità e difetto di giurisdizione (TAR Puglia n. 905 del 16.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per manifesta originaria carenza di interesse ad agire il ricorso avverso il diniego di autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico e di concessione di misure occorrenti allo svolgimento di un evento, allorché l’evento medesimo si sia già svolto in un momento antecedente alla notifica del ricorso, non potendo trovare applicazione l’art. 34, comma 3, c.p.a., che presuppone l’esaurimento degli effetti dell’atto nel corso del giudizio. La domanda con cui si deduce la violazione della normativa in tema di proprietà industriale, contestando un presunto conflitto di marchi o denominazioni, è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, vertendo su diritti soggettivi e rapporti di natura paritetica, la cui cognizione spetta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 30/2005.

Il Fatto

Un’associazione di promozione sociale aveva richiesto al Comune l’autorizzazione all’utilizzo del suolo pubblico e la concessione di misure occorrenti per lo svolgimento dell’edizione 2025 dell’evento “Negroamaro Masterclass”, programmato per i giorni 16, 17 e 18 agosto 2025. Il Comune aveva comunicato il diniego, richiamando una diffida a desistere dall’uso del marchio registrato e della denominazione sociale ritenuta contraffattoria, e l’evento non si era svolto.

L’associazione aveva impugnato il diniego, deducendo vizi di eccesso di potere ed erronea applicazione della normativa sulla proprietà industriale, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Il Comune si era costituito, eccependo il difetto di interesse e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, rilevando che l’impugnata nota comunale aveva esaurito i suoi effetti in un momento precedente alla proposizione del ricorso. L’evento, infatti, si sarebbe dovuto svolgere il 18 agosto 2025, mentre il ricorso era stato notificato solo l’8 ottobre 2025. La decadenza dell’interesse all’annullamento, essendo antecedente all’introduzione del giudizio, non consentiva neppure l’accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., norma che presuppone l’inutilità sopravvenuta dell’annullamento nel corso del giudizio.

Il Collegio ha inoltre dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione al capo di ricorso concernente la dedotta violazione della normativa in tema di proprietà industriale. La nota impugnata, richiamando la diffida a desistere dall’utilizzo del nomen “Terre dei Negroamaro” come denominazione sociale e come marchio, involgeva questioni attinenti alla titolarità e all’utilizzo di un marchio, ossia diritti soggettivi derivanti da rapporti paritetici di natura privatistica.

Tali controversie sono devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, per espressa previsione dell’art. 120 del d.lgs. n. 30/2005, che attribuisce la competenza in materia di proprietà industriale ai tribunali indicati dal d.lgs. n. 168/2003.

Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., e compensazione delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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