Accesso agli atti e interesse qualificato dell’ufficiale non promosso (TAR Lazio n. 3907 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel sistema di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze Armate, l’ufficiale che abbia partecipato alla procedura selettiva senza conseguire la promozione è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso agli atti, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, che si estende alla documentazione concernente i candidati giudicati idonei ma non iscritti in quadro. Tale interesse non coincide con quello al ricorso avverso l’esito del giudizio di avanzamento, attenendo esclusivamente alla conoscenza dei documenti funzionale alla tutela di una situazione giuridicamente protetta. L’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 legittima l’ostensione del complesso delle valutazioni comparative, comprese quelle relative ai promossi e ai non promossi, per orientare le tesi difensive o valutare l’opportunità di proporre ricorso.
Il Fatto
Un ufficiale del Corpo di Sanità dell’Aeronautica Militare, in servizio permanente, era stato posto in avanzamento al grado di generale di brigata aerea negli anni 2023, 2024 e 2025. Egli aveva appreso solo in via informale dell’esito negativo dei giudizi e, al fine di verificare la correttezza dell’iter valutativo, aveva presentato in data 15 luglio 2025 istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, chiedendo gli esiti dei giudizi con posizione e punteggio, i criteri di valutazione, i verbali degli scrutini, le schede riepilogative e i documenti matricolari dei candidati che lo precedevano in graduatoria.
L’Amministrazione aveva accolto solo in parte l’istanza, rilasciando copia di alcuni documenti e negando l’accesso, con due distinti provvedimenti del 23.7.2025, alle graduatorie complete e alle valutazioni degli ufficiali giudicati idonei ma non promossi. A fondamento del diniego era posta l’assenza, in capo all’istante, di un interesse meritevole di tutela ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990. L’ufficiale ha quindi proposto ricorso, deducendo la violazione del diritto di difesa e della disciplina sull’accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente le doglianze, tutte convergenti sulla violazione del diritto di difesa in dipendenza della violazione delle norme sull’accesso. Il Ministero aveva richiamato l’orientamento secondo cui, nel sistema di promozione a scelta degli ufficiali delle Forze Armate, non vi sarebbe comparazione tra gli scrutinandi, ma solo valutazione in assoluto di ciascuno, con conseguente inammissibilità della domanda volta a una migliore collocazione in graduatoria.
Il Tribunale ha ritenuto che non spetti a quella sede stabilire se il ricorrente tenda solo a una migliore collocazione ovvero intenda conseguire in via giurisdizionale il bene della vita. L’interesse concreto, diretto e attuale di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990, necessario a supportare la domanda di accesso, non si identifica con l’interesse al ricorso avverso l’esito del giudizio di avanzamento. Esso attiene esclusivamente alla conoscenza dei documenti e non alla possibilità di ottenere una pronuncia favorevole nel giudizio proposto o che si intenda proporre.
Quel che l’istante intende ottenere sono le informazioni finalizzate alla tutela di un proprio interesse giuridico. Se poi, acquisita la conoscenza, egli avanzi pretese fondate o meno, ovvero inammissibili, sono questioni estranee alla valutazione dell’interesse all’ostensione e non stabilibili a priori. L’ufficiale aveva partecipato al procedimento di passaggio al grado superiore senza conseguire il risultato ambito e, per ciò stesso, era titolare di un interesse qualificato a conoscere il complesso delle valutazioni relative a promossi e non promossi.
Tale interesse, ha precisato il Collegio, è correlato alla conoscenza necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990, come già affermato da TAR Lazio, sez. I bis, 2 ottobre 2024, n. 17084 e, in materia, da Cons. Stato, sez. II, 25 febbraio 2025, n. 1645. Riconosciuta l’esistenza dell’interesse e la sua finalizzazione alla tutela di interessi giuridici, il Collegio ha affermato la sussistenza del diritto di accesso ai documenti di cui era stata rifiutata l’ostensione.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento dei provvedimenti impugnati e ordine all’Amministrazione di consentire la visione e l’estrazione di copia dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Le spese sono state poste a carico del Ministero della Difesa secondo il criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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