Avanzamento ufficiali: riproposizione per relationem e eccesso di potere in senso relativo (Cons. Stato n. 801 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di appello la parte che intenda coltivare i motivi dichiarati assorbiti o non esaminati nella sentenza di primo grado ha l’onere di riproposizione espressa, ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm.; il mero richiamo per relationem al ricorso introduttivo e agli atti di prime cure non soddisfa tale onere e determina l’inammissibilità dell’appello in parte qua, con conseguente rinuncia ai motivi. Il giudizio della Commissione superiore di avanzamento costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica e il sindacato del giudice amministrativo resta confinato alle sole palesi aberrazioni. Il vizio di eccesso di potere in senso relativo postula una rottura dell’uniformità del criterio valutativo che emerga ictu oculi dal confronto tra la posizione dello scrutinando e quella dei parigrado collocati in posizione utile, senza surrettizi confronti a coppie né sostituzione della valutazione tecnica.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Aeronautica Militare, valutato dalla Commissione Superiore di Avanzamento per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2013, si era collocato al tredicesimo posto della graduatoria con un punteggio non utile alla promozione. Ha impugnato dinanzi al TAR Lazio il giudizio e la graduatoria, deducendo l’eccesso di potere sotto plurimi profili, poi integrati con motivi aggiunti.
Il TAR ha respinto il ricorso, escludendo la configurabilità di una macroscopica preminenza del ricorrente e ritenendo alcune censure inammissibili perché volte a sindacare il merito tecnico. L’ufficiale ha proposto appello, articolato in quattro motivi, riproponendo in parte le doglianze di primo grado tramite rinvio agli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto, previo avviso alle parti ex art. 73 cod. proc. amm., la questione della riproposizione per relationem delle censure assorbite o non esaminate dal TAR. Il metodo è dichiarato inammissibile: l’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. impone la riproposizione espressa delle domande e delle eccezioni assorbite, e il mero richiamo non consente al giudice di secondo grado di conoscere compiutamente le questioni né alle controparti di contraddire. Richiamata la giurisprudenza (Sez. II n. 10330 del 2023, Sez. V n. 1585 del 2023, Sez. II n. 10841 del 2022), il Collegio conclude che i motivi assorbiti si considerano rinunciati e non possono essere esaminati, pena il vizio di ultrapetizione.
Passando alla censura sull’obbligo di astensione per il preteso conflitto di interessi del compilatore, la Corte la ritiene infondata. Le ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 690, comma 1, del d.P.R. n. 90/2010 sono tassative e non ricorrono nella specie; la presentazione di denunce nei confronti dei superiori non fa venir meno il potere-dovere di valutazione. L’istituto dell’astensione non può essere invocato in modo strumentale per sottrarsi al giudizio di un superiore non gradito.
Quanto all’eccesso di potere in senso relativo, il Collegio ribadisce che il giudizio di avanzamento è espressione di ampia discrezionalità tecnica e che il sindacato è limitato alle palesi irrazionalità emergenti con immediatezza. Il vizio relativo richiede una discrasia insostenibile nel metro di giudizio, non indagabile tramite un surrettizio confronto a coppie tra scrutinandi unilateralmente prescelti. Nel caso concreto, la posizione del controinteressato — profilo eccellente, privo di menda e con giudizi di massimo livello — non consente di ravvisare i settoriali aspetti di pretesa prevalenza dedotti dall’appellante.
La Corte evidenzia infine il ruolo centrale del punto di merito numerico quale garanzia di motivazione, senza necessità di motivazione discorsiva aggiuntiva. Le censure volte a sollecitare un apprezzamento diretto degli incarichi sono dichiarate inammissibili per la discrezionalità riservata alla Commissione. L’appello è pertanto in parte inammissibile e in parte infondato, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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