Ottemperanza al giudicato sulle spese e poteri del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 366 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile, in via parziale, per ottenere l’esecuzione del capo della sentenza che ha liquidato le spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L’inerzia dell’amministrazione oltre il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo e dalla richiesta di pagamento integra inadempimento ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’ente di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono causa legittima di impedimento all’esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza n. 731/2023, pubblicata il 6.10.2023, con la quale il TAR Sardegna, Sezione I, aveva definito un giudizio annullatorio liquidando le spese in favore della parte, con difensore dichiaratosi antistatario.

L’istanza riguarda esclusivamente il capo sulle spese. Il Comune intimato, regolarmente evocato, non si è costituito e non ha contestato il mancato pagamento. Il ricorrente chiede quindi la condanna all’adempimento e la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’accertamento della mancata costituzione dell’amministrazione e dell’assenza di contestazione sul mancato pagamento delle spese. La circostanza non contestata assume valore dirimente: il thema decidendum si esaurisce nella verifica dei presupposti dell’ottemperanza.

Il passaggio centrale riguarda il requisito temporale. Il giudice rileva che sono trascorsi più di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza e dalla richiesta di pagamento delle spese legali. Trova così applicazione l’art. 14 d.l. n. 669/1996, che consente l’esecuzione forzata dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle pubbliche amministrazioni solo dopo l’inutile decorso di quel termine.

Il ricorso è pertanto accolto. Il Comune è condannato a dare esecuzione alla sentenza per la parte di interesse e a pagare le somme dovute al difensore entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore, oltre agli accessori fino all’effettivo soddisfo.

Il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Direttore generale dell’Assessorato regionale degli Enti Locali, con facoltà di delega a un dirigente. Al commissario è assegnato l’incarico di provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. La precisazione è netta: l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non giustificano il ritardo. Il compenso è liquidato in via preventiva, salvo conguaglio, a carico dell’ente inottemperante.

Le spese del giudizio di ottemperanza sono poste a carico del Comune e liquidate in favore del difensore antistatario, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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