Giudizio di avanzamento degli ufficiali: sindacato limitato a macroscopici vizi di illogicità (TAR Lazio n. 1745 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dalla Commissione superiore di avanzamento sugli ufficiali costituisce valutazione di merito connotata da ampia discrezionalità tecnica e non è sindacabile dal giudice amministrativo, salvo che siano dimostrati in modo evidente vizi macroscopici di illogicità manifesta, contraddittorietà o carenza di istruttoria, tali da rendere il giudizio non già opinabile ma inattendibile perché in contrasto con quanto oggettivamente emerge dalla documentazione caratteristica. Il sistema di promozione degli ufficiali superiori è a scelta e si fonda su una valutazione in assoluto di ciascun candidato, non sulla comparazione tra gli stessi, ai sensi degli artt. 1057 e 1058 d.lgs. n. 66/2010. Ne consegue che l’eccesso di potere in senso relativo non può desumersi da un confronto a coppie tra gli scrutinandi, né il giudice può estrapolare singole voci di valutazione, essendo i titoli bilanciabili fra loro in un giudizio indivisibile. La censura di eccesso di potere in senso assoluto presuppone una figura di ufficiale con precedenti di carriera costantemente apicali ed esenti da qualsiasi attenuazione di rendimento.

Il Fatto

Un Generale di Brigata dell’Arma dei Carabinieri impugna l’esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di Divisione per l’anno 2024, deducendo di essere stato collocato all’ottavo posto in graduatoria, quindi fuori dal quadro di avanzamento, mentre tre ex parigrado sono stati promossi.

Il ricorrente censura il punteggio attribuito dalla Commissione superiore di avanzamento, lamentando una valutazione restrittiva del proprio profilo e concessiva verso i colleghi, con conseguente scavalcamento. Propone ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, articolando censure di eccesso di potere in senso assoluto e relativo, disparità di trattamento e difetto di motivazione. Si costituiscono in resistenza il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare l’ambito del sindacato giurisdizionale. Le valutazioni della Commissione di avanzamento involgono una discrezionalità tecnica assai ampia, con riguardo alla percezione globale delle qualità del militare, sicché il giudice non può scindere i singoli elementi per assumere che uno solo, isolatamente considerato, sorregga il giudizio complessivo.

Il Collegio sottolinea una specificità normativa: per gli ufficiali di grado pari o superiore a Generale di Brigata, l’art. 1058, comma 7, cod. ord. mil. prevede un voto unico in trentesimi per ciascun commissario, riferito all’insieme degli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d), a differenza del meccanismo analitico previsto per i gradi fino a Colonnello. Tale assetto accentua il carattere unitario e onnicomprensivo della valutazione.

Il sindacato resta dunque limitato alla verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti, potendo il vizio emergere solo da valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, ovvero da un errore nell’acquisizione dei fatti o dall’applicazione di un metro di giudizio difforme tra i candidati. L’incoerenza deve emergere ictu oculi dalla documentazione.

Quanto all’eccesso di potere in senso assoluto, il Collegio rileva che il ricorrente, pur con un percorso di alto valore, presenta aggettivazioni interne non sempre apicali: la massima espressione elogiativa ricorre in sei casi, con continuità solo dopo la promozione a Generale di Brigata, e si registrano tre valutazioni “superiore alla media”. Tali attenuazioni di rendimento, ancorché limitate, escludono la dedotta palese incongruenza tra punteggio e precedenti di carriera.

Anche le censure di eccesso di potere in senso relativo sono disattese. Il raffronto tra ufficiali è ammesso solo per verificare l’omogeneità del metro di giudizio, non come rivalutazione comparativa. Il Collegio osserva che i titoli sono bilanciabili e che l’importanza degli incarichi non rileva in astratto, contando il valore concreto dei risultati, come precisato dall’art. 706, comma 3, d.P.R. n. 90/2010. La distribuzione omogenea delle ricompense nell’arco di carriera prevale sul dato quantitativo. Quanto allo scavalcamento, il Collegio rileva che i controinteressati si erano già collocati stabilmente al di sopra del ricorrente nelle recenti graduatorie per Generale di Brigata, e che la precedente graduatoria non cristallizza la posizione dell’ufficiale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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