Esclusione per violazioni fiscali non accertate richiede valutazione di affidabilità (TAR Lazio n. 1746 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le violazioni fiscali non definitivamente accertate, pur superiori alla soglia di gravità del 10 per cento del valore dell’appalto fissata dall’art. 3, comma 1, dell’allegato II.10 al d.lgs. n. 36/2023, non producono un effetto espulsivo automatico. La causa di esclusione prevista dall’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 è non automatica e impone alla stazione appaltante una valutazione motivata in ordine all’incidenza delle violazioni sull’affidabilità dell’operatore economico. Il giudizio va condotto sulle circostanze del caso concreto, avuto riguardo al numero degli inadempimenti contestati dal fisco, alla solidità economico-finanziaria dell’impresa, alle iniziative assunte per superare la criticità, al valore e alla complessità dell’appalto. Il mero riscontro quantitativo del superamento della soglia, seguito dall’adozione dell’atto espulsivo, integra difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Fatto

Una società participava a una procedura aperta indetta, ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023, per la stipula di un accordo quadro quadriennale relativo alla fornitura di parti di ricambio per la rimessa in efficienza di veicoli in dotazione all’Esercito italiano, con valore complessivo massimo presunto di rilevante entità economica.

All’esito della valutazione delle offerte il responsabile della fase di affidamento proponeva l’aggiudicazione in favore della società. Nelle successive verifiche sul possesso dei requisiti, condotte tramite il fascicolo virtuale dell’operatore economico, emersero violazioni fiscali non definitivamente accertate, quantitativamente superiori alla soglia di gravità. Il Capo dell’Ufficio Generale dispose l’esclusione, l’escussione totale della cauzione provvisoria e la segnalazione all’ANAC. La società impugnava gli atti e, dopo la stipula del contratto, agiva con motivi aggiunti per il risarcimento in forma specifica e il subentro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di irricevibilità per tardività, ritenendo applicabile al rito appalti la sospensione feriale dei termini ex art. 54, comma 2, c.p.a. La deroga di cui al comma 3 riguarda solo il procedimento cautelare e non riduce i termini di notifica e deposito del ricorso.

È stato poi disatteso il vizio di incompetenza. La lex specialis attribuiva al responsabile della fase di affidamento la sola proposta di esclusione, riservando l’adozione dell’atto finale all’organo competente della stazione appaltante. Il richiamo, nel provvedimento, all’art. 15 d.lgs. n. 36/2023 e all’allegato I.2 non estende automaticamente al responsabile tutti i compiti del RUP, dipendendo la ripartizione delle competenze dal modello organizzativo prescelto.

Nel merito il Collegio ha ritenuto fondato il secondo motivo. L’art. 95, comma 2, d.lgs. n. 36/2023 qualifica la fattispecie come causa di esclusione non automatica: alla stazione appaltante è rimesso un margine di apprezzamento riconducibile alla discrezionalità tecnica sulla situazione concreta. La disciplina si pone in continuità con il previgente art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 e con il D.M. 28 settembre 2022, di cui l’allegato II.10 recepisce il contenuto precettivo. Le coordinate ermeneutiche elaborate su tale previsione restano applicabili.

La stazione appaltante, quindi, non può limitarsi al riscontro quantitativo del superamento della soglia del 10 per cento, ma deve valutare le concrete ricadute delle violazioni sull’affidabilità del concorrente. Nella specie il provvedimento e gli atti procedimentali non recano alcuna valutazione puntuale. La difesa dell’Amministrazione, incentrata sull’omessa dichiarazione delle violazioni da parte dell’operatore, non trova riscontro nel tenore dell’atto, che fonda l’esclusione sul solo superamento della soglia.

Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente, con annullamento dell’atto di esclusione e assorbimento del terzo motivo. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo intervenuta l’archiviazione della segnalazione ANAC. Il Collegio ha escluso di poter statuire sul subentro nel contratto, trattandosi di valutazione riservata all’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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