Valutazione di professionalità del magistrato e rilievo dei fatti extra-funzionali (Cons. Stato n. 6817 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di professionalità del magistrato costituisce un giudizio ad alto tasso di discrezionalità tecnica, rimesso in via esclusiva al C.S.M. ai sensi della Costituzione. L’organo di autogoverno può valorizzare, nel quadriennio, anche i comportamenti extra-funzionali del valutato, ove li ritenga significativi e ne motivi l’utilizzo. Il sindacato di legittimità è ammesso solo per criteri del tutto illogici, risultati abnormi o contraddittori, palese travisamento dei presupposti o fondamento su fatti dimostrati non veri. L’utilizzo, nel procedimento amministrativo, di fatti emersi in sede penale o disciplinare è consentito a condizione che la parte abbia potuto contraddire. La pendenza di un ricorso davanti alla Corte EDU avverso la sanzione disciplinare non impone la sospensione del giudizio valutativo.
Il Fatto
Un magistrato impugna davanti al TAR Lazio la delibera con cui il C.S.M. ne aveva decretato il mancato superamento della quarta valutazione di professionalità. Il giudizio negativo si fondava su un episodio extra-funzionale avvenuto alla fine del quadriennio, sfociato in un processo penale per resistenza e lesioni a pubblici ufficiali e in un procedimento disciplinare, conclusosi con sospensione dalle funzioni e trasferimento di sede.
Il TAR rigetta il ricorso. Il magistrato appella, deducendo l’appiattimento della delibera sul precedente disciplinare, l’impropria duplicazione del giudizio sanzionatorio, la pendenza del ricorso davanti alla Corte EDU e la declaratoria di prescrizione dei reati. Lamenta inoltre la valutazione negativa dei parametri della capacità e dell’impegno.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. La valutazione di professionalità è un giudizio ad alto tasso di discrezionalità tecnica, che la Costituzione rimette in via esclusiva all’autogoverno. L’organo può selezionare gli elementi da valorizzare e giudicare unitariamente l’intera personalità del magistrato, compresi gli aspetti extra-giudiziari del comportamento sociale, purché ne motivi l’uso.
Equilibrio e autocontrollo sono precondizioni irrinunciabili dell’esercizio della funzione, esigibili anche nel contesto sociale a tutela della credibilità del ruolo. Non è illogico, quindi, concentrare in via preliminare la valutazione su tali requisiti quando episodi intra-quadriennali ne abbiano evidenziato la carenza.
Il Collegio esclude l’appiattimento sul precedente disciplinare e la sua duplicazione. La delibera ricostruisce i fatti in termini obiettivi, riporta ampi stralci dell’audizione e delle difese, e perviene a un giudizio autonomo fondato su elementi ulteriori: il parere del Consiglio giudiziario, l’esito dell’audizione e altri episodi disciplinari, precedenti e successivi, sintomatici di una mancanza di equilibrio. Il metodo induttivo seguito è coerente e logico.
Quanto alla pendenza del ricorso davanti alla Corte EDU, non risultano decisioni favorevoli al ricorrente; un eventuale esito positivo inciderebbe sulla sanzione disciplinare, non sulla diversa valutazione di professionalità. Nessuna norma imponeva la sospensione del procedimento valutativo, che sarebbe anzi contraria al divieto di aggravamento del procedimento amministrativo di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 241/1990.
Sul piano probatorio, la Corte ricorda che è consentito utilizzare nel procedimento amministrativo i fatti emersi in sede penale, anche se il processo si è chiuso con declaratoria di prescrizione, a condizione che la parte abbia potuto contraddire. Nel caso di specie il contraddittorio è stato garantito in tutte le sedi e la Cassazione, nel dichiarare l’estinzione, ha confermato la ricostruzione dei fatti delle sentenze di condanna. Infine, le censure sui parametri della capacità e dell’impegno attengono a valutazioni tecnico-discrezionali insindacabili nel merito.
Nota della Redazione
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