Domanda cautelare richiede pericolo concreto e attuale anche in materia di mobilità abitativa (TAR Lombardia n. 914 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., è subordinata alla sussistenza di un duplice requisito: il fumus boni iuris e il periculum in mora. Il pregiudizio grave e irreparabile deve essere concreto e attuale, e non può essere desunto in via presuntiva. Esso non ricorre quando il nucleo familiare del ricorrente dispone di una sistemazione abitativa. La valutazione del periculum è autonoma rispetto al fumus e il suo accertamento negativo comporta il rigetto della domanda cautelare, con possibile riserva dello scrutinio di merito.
Il Fatto
Il ricorrente, assegnatario di un alloggio Aler Milano a seguito di un bando del 2019, chiedeva la mobilità verso un alloggio destinato ai Servizi Abitativi Permanenti (SAP), ai sensi dell’art. 22, comma 1-bis, R.R. n. 4/2017 e dell’art. 23, comma 9, lett. h, L.R. n. 16/2016. L’ALER Milano, con provvedimento del 21.04.2026, dichiarava l’archiviazione/inammissibilità della domanda, in applicazione della clausola del bando del 2019 che escludeva la mobilità per l’intera durata della locazione. Il ricorrente impugnava il provvedimento e la clausola del bando, chiedendone la sospensione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, Sezione Quarta, ha ritenuto di riservare al merito lo scrutinio delle eccezioni preliminari sollevate dall’Amministrazione, reputando le questioni sottese al ricorso bisognose di un vaglio più approfondito, non realizzabile nella fase cautelare.
Il Collegio ha poi esaminato il requisito del periculum in mora, soffermandosi sulla sua attualità e concretezza. Ha evidenziato che il nucleo familiare del ricorrente dispone attualmente di una sistemazione abitativa. La permanenza nell’alloggio attualmente occupato ha escluso il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento di diniego della mobilità.
La decisione si fonda sulla natura del giudizio cautelare, che richiede una valutazione sommaria ma non meramente formale delle condizioni di ammissibilità della misura. L’accertamento negativo della sussistenza del periculum ha condotto al rigetto dell’istanza, pur residuando la possibilità di un esame completo delle questioni nella sede di merito; le spese della fase cautelare sono state compensate.
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Nota della Redazione
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