Segnalazione Schengen ostativa al permesso di soggiorno richiede valutazione in concreto (TAR Campania n. 941 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La segnalazione Schengen ai fini della non ammissione dello straniero non integra una causa preclusiva automatica del rilascio del permesso di soggiorno. L’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione i cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno. L’amministrazione deve procedere a una valutazione in concreto della pericolosità dello straniero, non essendo sufficiente il mero dato formale della segnalazione. Il diniego fondato sull’automatismo applicativo della segnalazione è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, presentava istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il Questore della provincia di Salerno rigettava la domanda basandosi sulla segnalazione effettuata dalla Svizzera nel Sistema d’informazione Schengen, che lo indicava come persona inammissibile nel territorio Schengen, e sul carattere ostativo di tale segnalazione ai sensi dell’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020.
Il ricorrente impugnava il decreto deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione, per avere l’amministrazione rigettato automaticamente l’istanza sulla sola base della segnalazione, senza indicarne la data e senza alcuna valutazione concreta della pericolosità, non avendo egli commesso reati. La Sezione accoglieva la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 103, comma 10, lett. b), d.l. n. 34/2020, nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione gli stranieri segnalati nel SIS per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e soggiorno. La Corte costituzionale ha valorizzato l’evoluzione della disciplina sovranazionale, in particolare il regolamento n. 2018/1861/UE, che impone una valutazione individuale della posizione dello straniero.
La Sezione ricostruisce il quadro normativo applicabile. L’art. 27 del regolamento n. 2018/1861/UE prevede che, qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o prorogare un permesso di soggiorno a un cittadino oggetto di segnalazione ai fini del respingimento inserita da altro Stato membro, gli Stati interessati si consultino. La segnalazione, dunque, non preclude il rilascio del titolo, ma impone una valutazione individuale, potendo il permesso essere rilasciato ove lo straniero non sia ritenuto in concreto una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.
Nel caso di specie, il Collegio rileva che non emerge se la segnalazione sia stata adottata unicamente per l’ingresso irregolare in territorio svizzero ovvero per ulteriori e più gravi ragioni, non indicate, quali la commissione di fatti criminosi attestanti pericolosità sociale ai sensi dell’art. 96, comma 2, della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985.
Il Collegio sottolinea inoltre la mancata acquisizione delle informazioni necessarie a una compiuta valutazione del caso concreto, mediante l’eventuale attivazione della procedura di consultazione preliminare di cui all’art. 25 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen. Difetta altresì il bilanciamento tra esigenze di sicurezza pubblica nello spazio comune e tutela della vita privata e familiare dello straniero.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Autorità di p.s., che in sede di riesercizio del potere dovrà valutare in concreto il rilievo della segnalazione ai fini del giudizio di pericolosità. Le spese di lite sono compensate in ragione della non univocità degli orientamenti giurisprudenziali al tempo della presentazione del ricorso.
Nota della Redazione
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