Avvalimento premiale e accordo quadro: legittima la determinabilità dei costi (TAR Lazio n. 2734 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’avvalimento premiale funzionale all’affidamento di un accordo quadro, la clausola che demanda a successivi accordi la determinazione del costo delle risorse eventualmente impiegate non rende indeterminato l’oggetto del contratto, essendo sufficiente che l’impegno al prestito del requisito sia assunto in modo vincolante e che il corrispettivo risulti determinabile. La disponibilità delle risorse umane messe a disposizione è garantita dall’impresa ausiliaria mediante il contratto di avvalimento e la relativa dichiarazione, senza necessità di ulteriori dichiarazioni sottoscritte dai singoli dipendenti. L’operazione non integra distacco illecito di manodopera ai sensi dell’art. 30 d.lgs. n. 276/2003, poiché l’avvalimento costituisce prestito di capacità tecnica e organizzativa complessiva e non mera fornitura di manodopera.
Il Fatto
Anas S.p.A. ha indetto una procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro quadriennale relativo alla manutenzione degli impianti tecnologici sulla rete nazionale, suddivisa in tredici lotti. Il ricorrente, un consorzio stabile, ha partecipato al Lotto 11, di importo pari a 40.000.000,00 euro, aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
All’esito delle operazioni, la controinteressata si classificava prima con un punteggio di 85,05 e un ribasso del 12,092%, mentre il consorzio ricorrente si collocava al secondo posto con 82,505 punti e un ribasso del 7,150%. Con determinazione dell’8 luglio 2025 Anas disponeva l’aggiudicazione efficace. Il consorzio ha impugnato l’aggiudicazione e gli atti endoprocedimentali, chiedendo il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente contestava l’attribuzione di 3,75 punti per il criterio tabellare relativo alle certificazioni specialistiche del personale, sostenendo la nullità dei contratti di avvalimento premiale per indeterminatezza dell’oggetto e per mancanza delle dichiarazioni di disponibilità dei singoli dipendenti delle ausiliarie.
Il Collegio ha respinto la censura. La struttura dell’accordo quadro è caratterizzata dall’incertezza sul quantum e sul quando delle prestazioni, la cui attivazione dipende dalla stipula dei contratti applicativi nel quadriennio. La clausola che prevede un compenso fisso per la messa a disposizione del requisito, oltre al rimborso dei costi delle risorse da disciplinarsi in accordi successivi, è funzionale a tale modello negoziale e non rende indeterminato l’oggetto.
Ai fini dell’art. 104 d.lgs. n. 36/2023, è sufficiente che l’impegno al prestito del requisito sia assunto in modo vincolante, come nel caso di specie, ove i contratti prevedevano l’obbligo incondizionato della ausiliaria e l’assunzione di responsabilità solidale verso la stazione appaltante. Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’oggetto può essere determinato o anche solo determinabile, non essendo necessaria la rigida quantificazione dei mezzi d’opera né l’indicazione numerica del personale (Cons. Stato n. 3682 del 2017, n. 4935 del 2021, n. 169 del 2022, n. 10489 del 2024).
Quanto alle dichiarazioni di disponibilità, il disciplinare le richiedeva solo per i consulenti esterni, mentre le risorse indicate erano dipendenti delle imprese ausiliarie. È l’ausiliaria, quale datore di lavoro, a garantire la disponibilità delle proprie risorse mediante il contratto di avvalimento.
Il Collegio ha inoltre escluso la configurabilità del distacco illecito di manodopera. L’avvalimento non si risolve in mera fornitura di manodopera, ma costituisce prestito di capacità tecnica e organizzativa complessiva. Le risorse restano incardinate nell’organizzazione di provenienza, senza la scissione tra titolarità del rapporto e potere direttivo tipica del distacco. Alla commissione è preclusa ogni verifica estranea al giudizio di gara (Cons. Stato n. 1104 del 2020, n. 6873 del 2024).
Il secondo motivo, relativo alla congruità degli oneri aziendali per la sicurezza, è stato parimenti respinto. Il disciplinare considerava anomala l’offerta solo se gli oneri fossero stati inferiori al coefficiente 0,0045, prevalente sugli altri della Tabella ITACA. L’importo offerto di 180.000,00 euro risultava superiore a tale soglia, non attivandosi il presupposto per la verifica di anomalia. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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