Accesso civico generalizzato: nomina del commissario ad acta per l’inerzia dell’amministrazione (TAR Abruzzo n. 114 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso civico generalizzato, ove l’amministrazione non ottemperi all’ordine giudiziale di fornire i dati e le informazioni richiesti dal privato, il giudice amministrativo nomina il commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione inadempiente. La nomina prescinde da una nuova valutazione della fondatezza dell’istanza, costituendo atto dovuto a fronte del decorso infruttuoso del termine assegnato con la sentenza di accoglimento. Il commissario ad acta opera con i poteri sostitutivi necessari per dare integrale esecuzione al giudicato, con facoltà di delega dell’incarico a un funzionario dell’ufficio di appartenenza.
Il Fatto
Con PEC del 30 giugno 2025, alcuni cittadini presentavano al Comune dell’Aquila un’istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. L’amministrazione, con nota prot. n. 110439 del 30 settembre 2025, dichiarava l’istanza inammissibile e comunque la rigettava. Il TAR Abruzzo, con sentenza n. 533 del 27 novembre 2025, ha annullato tale nota e ha ordinato al Comune di fornire le informazioni e i dati richiesti entro il termine di trenta giorni.
Il termine, decorrente dalla notificazione della sentenza avvenuta il 28 novembre 2025, è decorso senza che l’amministrazione provvedesse. I ricorrenti, quindi, hanno depositato in data 30 dicembre 2025 un’istanza di nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione dell’ordine giudiziale.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha verificato la regolarità della notificazione della sentenza al Comune e l’inutile decorso del termine di trenta giorni senza che l’amministrazione avesse ottemperato all’ordine di esibire i dati e le informazioni richiesti. Ha quindi accertato la sussistenza dei presupposti per l’attivazione del rimedio dell’ottemperanza in forma specifica.
Il Collegio ha nominato commissario ad acta il Prefetto dell’Aquila, con facoltà di delegare l’incarico a un funzionario del medesimo ufficio. Al commissario è stato assegnato il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per eseguire l’ordine impartito dal Tribunale nella sentenza n. 533 del 2025.
La nomina del commissario risponde all’esigenza di garantire l’effettività della tutela del diritto di accesso civico generalizzato, superando l’inerzia dell’amministrazione senza che la parte ricorrente debba subire ulteriori pregiudizi. L’ordinanza è stata comunicata alla segreteria per la notifica anche al Prefetto nominato.
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Nota della Redazione
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