Procura generica e difetto di specialità nel giudizio di ottemperanza (TAR Liguria n. 404 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la procura alle liti, per essere qualificata speciale ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., deve contenere l’indicazione dell’oggetto della controversia, delle parti e dell’autorità giudiziaria adita, nonché — nel giudizio di ottemperanza — specifico riferimento alla sentenza da eseguire. La disciplina del c.p.a. in materia è completa, con conseguente esclusione del rinvio all’art. 83, comma 3, c.p.c. circa la procura apposta su foglio separato congiunto materialmente o digitalmente all’atto. Il difetto di specialità della procura non è sanabile, né è invocabile l’errore scusabile, trattandosi di requisito di ammissibilità del ricorso.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il Ministero si costituiva per resistere. Con ordinanza collegiale, il giudice rilevava la genericità della procura, priva di riferimento alla sentenza da ottemperare, assegnando termine per memorie. La difesa insisteva sull’applicabilità dell’art. 83, comma 3, c.p.c., ritenendo la procura speciale perché apposta su documento informatico separato ma congiunto al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, requisito di ammissibilità dell’atto introduttivo ex art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a..
Richiamando la giurisprudenza costante (tra cui Cons. Stato, Sez. VI, n. 5723/2018), il Collegio ha precisato che nel giudizio di ottemperanza la procura deve contenere un puntuale riferimento alla sentenza da eseguire, con l’indicazione del numero e dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa. La procura prodotta era priva di tali elementi.
Il Tribunale ha poi escluso l’operatività dell’art. 83, comma 3, c.p.c., osservando che la disciplina del c.p.a. è completa e non presenta lacune colmabili tramite il rinvio esterno di cui all’art. 39 c.p.a. Su queste basi, ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, che ha negato l’applicabilità al processo amministrativo dell’art. 182, comma 2, c.p.c. in tema di sanatoria.
Quanto all’art. 8, comma 3, d.P.C.S. 22 maggio 2020, il Collegio ne ha circoscritto la portata alle regole tecnico-operative del deposito telematico, escludendo che possa supplire alla mancanza di specificità della procura. Ha quindi ribadito che nel processo amministrativo telematico la procura su foglio separato deve comunque indicare la specifica controversia (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, n. 1346/2023).
Infine, il TAR ha escluso la rimessione in termini per errore scusabile, stante la natura eccezionale dell’istituto e la chiarezza della regola sulla specialità. Ha conseguentemente compensato integralmente le spese di lite.
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Nota della Redazione
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