Ottemperanza ex art. 112 co. 2 c.p.a. per inadempimento del giudice ordinario (TAR Basilicata n. 549 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza è esperibile anche avverso l’inerzia della pubblica amministrazione che non abbia eseguito una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, qualificabile come ottemperanza del giudicato ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm.. Decorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo di cui all’art. 14, co. 1, D.L. n. 669/1996, l’inerzia dell’ente configura palese violazione dell’obbligo di conformarsi al dictum giurisdizionale. Grava sul debitore l’onere di provare l’avvenuto adempimento prima della notifica del ricorso. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva, ponendo le relative spese a carico dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Il ricorrente, già creditore nei confronti della Regione Basilicata in forza di una sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, ha proposto ricorso per ottemperanza avverso la mancata esecuzione del titolo giurisdizionale. La sentenza, notificata in forma esecutiva all’amministrazione, era divenuta irrevocabile, ma l’ente non aveva provveduto al pagamento delle somme dovute, inclusa la liquidazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.
Parte ricorrente ha quindi chiesto al TAR di dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con fissazione di un termine e nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La Regione, ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, riscontrando il rispetto del termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm. e di quello previsto dall’art. 87, co. 2, lett. d) e 3, cod. proc. amm.. Ha inoltre accertato l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’inerzia dell’ente ha integrato una palese violazione dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice ordinario, senza che l’amministrazione avesse fornito prova dell’integrale adempimento, onere gravante sul debitore secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite n. 12533/2001.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’obbligo della Regione di dare esatta esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia; per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza, determinandone il compenso in euro 300,00. Ha infine condannato l’amministrazione alla rifusione delle spese di lite, liquidate forfetariamente in euro 1.000,00 oltre accessori, precisando che tali spese includono in modo omnicomprensivo quelle relative agli atti funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza.
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Nota della Redazione
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