Silenzio assenso sull’installazione di stazioni radio base e parere tardivo della Soprintendenza (TAR Lazio n. 292 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo dell’amministrazione preposta alla tutela paesaggistica e dei beni culturali preclude la formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base soltanto se interviene entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della domanda, previsto dall’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003. Il parere reso oltre tale termine è irrimediabilmente tardivo e non impedisce il perfezionamento del titolo abilitativo. Una volta formatosi il silenzio assenso, l’amministrazione non può più pronunciarsi sulla domanda se non previo annullamento in autotutela, sempre che sussistano e siano compiutamente individuati i requisiti per l’esercizio di tale potere. La sola causa di sospensione del termine è la richiesta di integrazione documentale inoltrata all’interessato entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, ai sensi dell’art. 44, comma 6, d.lgs. n. 259/2003.
Il Fatto
La ricorrente, operatore di telefonia mobile, ha presentato il 27 settembre 2024 al SUAP di un Comune l’istanza per l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base su un immobile sottoposto a tutela monumentale, nell’ambito del Piano PNRR 5G. L’istanza era corredata della documentazione richiesta e il parere favorevole di ARPA Lazio è intervenuto il 26 ottobre 2024.
Dopo due solleciti della società, il SUAP ha indetto la conferenza di servizi solo il 28 marzo 2025. La Soprintendenza ha espresso parere negativo il 7 maggio 2025. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento del perfezionamento per silenzio assenso dell’autorizzazione, deducendo la tardività del parere e delle determinazioni comunali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disciplina dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, che delinea una procedura celere, scandita da termini perentori e connotata dalla formazione del silenzio assenso in caso di mancata adozione, entro sessanta giorni dalla presentazione dell’istanza, di un diniego espresso o di un parere negativo delle autorità di tutela.
Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 898/2025, il TAR osserva che la richiesta di documentazione integrativa, ove inoltrata entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, è l’unica causa di sospensione del termine. La nota con cui il SUAP aveva comunicato la sospensione della pratica, in attesa degli atti di concessione dell’area, non integra una richiesta di integrazione documentale e non produce alcun effetto sospensivo.
Nel caso concreto l’istanza è stata presentata il 27 settembre 2024; il SUAP ha indetto la conferenza di servizi il 28 marzo 2025, oltre il termine di cinque giorni lavorativi previsto dall’art. 44, comma 7; il parere della Soprintendenza è giunto il 7 maggio 2025. Ne deriva che l’autorizzazione si è perfezionata per silenzio assenso il 26 novembre 2024.
Il Collegio richiama inoltre Cons. Stato, Sez. VII, n. 10069/2023 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 15/2024, secondo cui il perfezionamento del titolo non richiede l’assenza di vizi o la completezza della documentazione, poiché tali carenze possono essere contestate solo mediante l’annullamento in autotutela. Il parere tardivo è dunque inidoneo a inibire la formazione del silenzio assenso.
Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento degli ulteriori profili. Il TAR accerta la formazione del silenzio assenso sull’istanza del 27 settembre 2024 e dichiara l’inefficacia degli atti impugnati ai sensi dell’art. 49-ter d.lgs. n. 259/2003, ponendo le spese a carico solidale del Ministero della Cultura e del Comune.
Nota della Redazione
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