Termine per la demolizione edilizia e legittimo affidamento (TAR Liguria n. 1032 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere abusive costituisce attività vincolata e doverosa, che non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e 21-octies legge n. 241/1990. Non è configurabile alcun legittimo affidamento del privato nella conservazione di una situazione di fatto illecita, né il mero decorso del tempo può ingenerare un affidamento tutelabile. Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 attiene esclusivamente agli effetti acquisitivi della demolizione, sicché l’assegnazione di un termine inferiore non determina l’illegittimità dell’ingiunzione, potendo al più incidere sui provvedimenti conseguenti all’inottemperanza. La sanatoria edilizia non preclude l’adozione dell’ordine di demolizione, atteso che il procedimento di sanatoria può autonomamente procedere.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un’area adibita a campeggio, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto di rimuovere opere abusive – piazzole attrezzate, roulottes e manufatti vari – realizzate in ampliamento della struttura ricettiva. La ricorrente ha dedotto la violazione del giusto procedimento, il difetto di istruttoria e motivazione, nonché l’illegittimità del termine inferiore a novanta giorni assegnato per la demolizione. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti hanno congiuntamente chiesto un rinvio della trattazione, segnalando la pendenza di un procedimento di sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rigettato l’istanza di differimento, osservando che la mera pendenza di un procedimento di sanatoria non costituisce circostanza eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., poiché tale procedimento può autonomamente concludersi indipendentemente dall’esito del giudizio.
Nel merito, la sentenza ha escluso l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, richiamando la giurisprudenza secondo cui la repressione degli abusi edilizi è attività vincolata, nella quale non può predicarsi alcun autovincolo della P.A.. La Corte ha poi ritenuto irrilevante il richiamo a verbali e pratiche risalenti nel tempo, poiché l’eventuale rimozione spontanea di alcuni abusi potrà riflettersi solo sulle fasi successive all’ordine. Ha inoltre escluso che il decorso del tempo possa fondare un affidamento legittimo del privato nella conservazione dell’illecito.
Quanto al terzo motivo, il Collegio ha precisato che le opere risultano comunque non conformi alla disciplina urbanistica, con conseguente inapplicabilità dell’art. 14 della l.r. Liguria n. 32/2014, che non introduce una deroga generalizzata ai vincoli e alle prescrizioni di settore, secondo il principio di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001. L’ordinanza è stata ritenuta adeguatamente motivata, avendo l’Amministrazione descritto le opere e contestato l’abusività con richiamo alla disciplina violata.
Da ultimo, la sentenza ha chiarito che il termine di novanta giorni di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 non è un termine minimo per l’adempimento ma riguarda solo l’acquisizione gratuita del manufatto. La ricorrente non ha fornito elementi circostanziati a sostegno della generica doglianza sulla congruità del termine, sicché il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.