Autorizzazione paesaggistica e tettoia: obbligo di motivazione sul rapporto col contesto (TAR Campania n. 1725 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di un vincolo puntuale imposto dal P.U.T. dell’area sorrentino-amalfitana, la qualificazione dell’intervento come nuova costruzione consente alla Soprintendenza di esprimere parere contrario, ma non la esonera dall’obbligo di motivare in concreto la compatibilità paesaggistica dell’opera. Il diniego che si fondi esclusivamente sul contrasto con la previsione del piano, omettendo la descrizione dell’edificio, del contesto e del rapporto tra essi, è viziato per difetto di motivazione. Ai fini della qualificazione edilizia, la tettoia appoggiata a un edificio esistente integra nuova costruzione solo quando, per dimensioni e caratteristiche costruttive, sia idonea ad alterare la sagoma dell’edificio e a determinare significative trasformazioni urbanistiche.

Il Fatto

Il ricorrente, comproprietario di un immobile in Positano disposto su due livelli con terrazzi esterni, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per una pergotenda al piano terra e due tettoie in legno al primo piano, destinate all’ombreggiamento dei terrazzi.

Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis l. n. 241/1990, il ricorrente ha rinunciato alla tettoia sul lato ovest, riducendo l’istanza. Con provvedimento del 20 novembre 2024 la Soprintendenza ha assentito la pergotenda ma ha negato l’autorizzazione per la tettoia al primo piano, qualificandola come nuova costruzione vietata dal P.U.T. Il ricorrente ha impugnato il diniego, che è giunto al merito dopo la rinuncia all’istanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo censura la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, per non essere stato preceduto da un nuovo preavviso di rigetto il parere reso su quella che il ricorrente assume come soluzione progettuale nuova. Il Collegio esclude il vizio: le controdeduzioni si sono limitate a rinunciare a una delle opere, senza modificare caratteristiche, dimensioni e materiali degli interventi.

Tale rimodulazione in riduzione non innova l’originaria domanda. L’obbligo di un nuovo contraddittorio sorge solo davanti a motivi oggettivamente inediti, non enucleabili dalla motivazione endoprocedimentale, come chiarito da Cons. Stato, Sez. VI, n. 3672 del 2023 e da TAR Campania, Napoli, Sez. III, n. 130 del 2021. La Soprintendenza non ha introdotto ragioni ulteriori, ritenendo non superate quelle già esposte.

Il secondo motivo è invece accolto. Il Collegio ricorda che le prescrizioni della l.r. Campania n. 35/1987 hanno natura paesaggistica e che il P.U.T. formula direttive vincolanti. In presenza di un vincolo puntuale, lo stesso legislatore compie la valutazione dell’interesse paesaggistico, senza residuare spazio per la discrezionalità tecnico-valutativa dell’amministrazione; l’autorità può quindi esprimere parere contrario verso un intervento incompatibile con le previsioni relative alla zona 2.

Nel caso concreto, tuttavia, la qualificazione come nuova costruzione non è condivisibile. Secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2629 del 2023; TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 2284 del 2019), occorre guardare all’impatto effettivo dell’opera: la tettoia integra nuova costruzione se, per dimensioni e struttura, altera la sagoma dell’edificio; è sottratta a tale regime quando conformazione e ridotte dimensioni ne rendono evidente la finalità di mero arredo e protezione dell’immobile. Nel caso di specie, il manufatto risulta struttura leggera, aperta su due lati, priva di autonoma destinazione e di dimensioni non significative.

L’esclusione della categoria edilizia della nuova costruzione non sottrae l’opera al vaglio preventivo della Soprintendenza: la tettoia può incidere su valori paesistici protetti. Proprio per questo emerge il difetto motivazionale del diniego, incentrato unicamente sul contrasto con il vincolo puntuale e privo della descrizione dell’edificio, del contesto paesaggistico e del rapporto tra essi, secondo il modello indicato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 8400 del 2021 e Sez. II, n. 1626 del 2021. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna delle amministrazioni alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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