Ottemperanza del decreto ingiuntivo non opposto e condanna dell’ASL al pagamento del saldo (TAR Sardegna n. 559 del 21.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito del giudizio di ottemperanza ex art. 114 c.p.a., la mancata opposizione a un decreto ingiuntivo notificato all’amministrazione ne determina il passaggio in giudicato ai sensi dell’art. 647, primo comma, c.p.c., rendendo doverosa l’esecuzione integrale del titolo. In caso di inadempimento anche parziale, il giudice amministrativo accoglie la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute, potendo prescindere dalla nomina del commissario ad acta e dalla fissazione della penalità di mora, con l’avvertimento che, decorso il termine assegnato, potranno adottarsi le misure conseguenti.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un credito nei confronti dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 e spese del procedimento. Il decreto, non opposto dall’ASL, era stato dichiarato definitivamente esecutivo dal Tribunale ai sensi dell’art. 647, primo comma, c.p.c.
Rimasto parzialmente ineseguito, il creditore proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione del giudicato, la fissazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese di lite. Nel corso del giudizio, l’ASL, non costituitasi, effettuava un pagamento parziale del dovuto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto meritevole di accoglimento la domanda di condanna all’esecuzione del giudicato, rilevando che l’ASL intimata non aveva provveduto all’integrale pagamento delle somme oggetto del decreto ingiuntivo, divenuto esecutivo per mancata opposizione.
Il Collegio ha evidenziato come l’esecuzione del giudicato costituisca un obbligo inderogabile per la pubblica amministrazione e che il pagamento parziale intervenuto nel corso del giudizio non fosse sufficiente a integrare l’intero adempimento.
Quanto alle ulteriori richieste, il Tribunale ha ritenuto di poter prescindere, allo stato, dalla nomina del commissario ad acta e dalla fissazione di una penalità di mora, concedendo all’amministrazione un termine ultimativo di sessanta giorni per il pagamento. L’ASL è stata avvertita che, in caso di mancata esecuzione entro il termine, potranno essere adottate le misure conseguenti, i cui costi le sarebbero addebitati.
La pronuncia si conclude con l’accoglimento del ricorso e la condanna della parte soccombente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato.
Nota della Redazione
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