Avviamento e imposta di registro: stima rimessa al giudice di merito (Cass. civ. Sez. V n. 19967 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della base imponibile dell’imposta di registro, l’avviamento costituisce qualità dell’azienda e si atteggia quale bene di essa, ricompreso nel trasferimento e quindi assoggettabile all’imposta ai sensi dell’art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986. In presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, il valore dell’avviamento è oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato. La motivazione della sentenza di appello non è nulla per mere lacune argomentative quando, pur non confutando analiticamente i parametri della stima dell’Ufficio, illustri in modo sintetico ma chiaro le ragioni di maggiore aderenza della stima dei contribuenti alla realtà locale e aziendale. La doglianza che contrapponga criteri estimativi alternativi sollecita una nuova delibazione in fatto, inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

La vicenda riguarda la cessione, con rogito notarile, di un ramo aziendale comprensivo di un immobile concesso in locazione e di un avviamento commerciale. L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il valore dichiarato dalle parti, rideterminando la base imponibile e recuperando la maggiore imposta di registro. I contribuenti avevano impugnato l’avviso di accertamento.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, rideterminando il valore dell’avviamento su un parametro temporale di cinque anni. La Commissione tributaria regionale, in riforma, aveva accolto l’appello dei contribuenti e rigettato quello incidentale dell’Ufficio. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui i contribuenti hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione al valore dell’avviamento e dell’immobile, invocando l’art. 132, primo comma, n. 4), cod. proc. civ. e l’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992. La Corte ricorda che la mancanza di motivazione rileva sia nei casi di radicale carenza, sia quando la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni logicamente inconciliabili o incomprensibili. La motivazione apparente ricorre quando, pur graficamente esistente, rende impossibile ogni controllo sull’esattezza del ragionamento decisorio.

Nel caso concreto, la Corte esclude il vizio. La sentenza impugnata, pur con tono lapidario, contiene una sintetica ma chiara illustrazione delle ragioni favorevoli alla congruità della stima dei contribuenti, ritenuta più aderente a un orizzonte temporale non superiore ai tre anni della scadenza locatizia. Il giudice di appello ha valorizzato la peculiare struttura del contratto, in cui il reddito prospettico era determinato non dalla gestione dei negozi ma dalla locazione.

Con il secondo e il terzo motivo l’Agenzia denunciava la violazione degli artt. 51 e 52 del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 115 cod. proc. civ., sostenendo l’erroneità dell’uso della durata residua del contratto di locazione quale parametro per il calcolo del valore dell’avviamento. La Corte li dichiara inammissibili.

Il Collegio ribadisce che, in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, la stima dell’avviamento costituisce giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito. Contrapponendo la maggiore attendibilità contabile dei propri criteri a quelli prescelti dal giudice di appello, l’amministrazione sollecita in realtà una nuova delibazione in fatto, in conseguenza dell’opzione per un criterio valutativo semplicemente differente rispetto a quello seguito dalla Commissione tributaria regionale.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali. La Corte esclude, infine, l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esentate mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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