Classamento catastale A1 e obbligo di motivazione del diniego di declassamento (Cass. civ. Sez. V n. 13512 del 20.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento catastale, il diniego dell’istanza di declassamento è sufficientemente motivato quando l’Ufficio indichi i dati oggettivi e la categoria, facendo riferimento alla consultazione degli archivi e rispondendo così alla sollecitazione comparativa del contribuente, senza necessità di analitica confutazione di ogni deduzione, essendo sufficiente che il destinatario sia posto in condizione di esercitare il diritto di difesa. La qualificazione di un’abitazione come “signorile”, in assenza di specifica definizione legislativa delle categorie, corrisponde alle nozioni presenti nell’opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e costituisce apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità. Non è configurabile il vizio di omessa pronuncia allorché la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul punto non espressamente trattato.

Il Fatto

La contribuente impugna la sentenza della C.T.R. del Lazio che, confermando la decisione di primo grado, aveva respinto il ricorso avverso il rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate alla richiesta di declassamento della categoria catastale — da A1 in A2 — di un appartamento di sua proprietà, sito in Roma.

La C.T.R. aveva ritenuto adeguata la motivazione del primo giudice e giustificato l’inquadramento nella categoria A1, nella quale l’immobile era sempre stato inserito, anche in ragione dell’attribuzione della medesima categoria in sede di precedente procedura DOCFA, accettata dall’Ufficio. La contribuente ricorre per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi secondo, terzo e quarto, attinenti alla violazione degli artt. 8, 9 e 17 d.l. 652 del 1939, ai principi costituzionali di equità fiscale e riserva di legge e alla dedotta abrogazione della distinzione fra A1 e A2 ad opera del d.P.R. 138 del 1998. Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in assenza di una definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un’abitazione come “signorile”, “civile” o “popolare” risponde alle nozioni dell’opinione generale in un dato contesto spazio-temporale (Sez. V n. 2250 del 2021; Sez. V n. 23235 del 2014).

La nota ministeriale richiamata dalla ricorrente — contenente le indicazioni per il classamento urbano — costituisce il portato di un apprezzamento di fatto, riferibile alle nozioni presenti nell’opinione generale (Sez. V n. 31553 del 2022). Le caratteristiche dell’immobile possono mutare nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati, sia sul piano oggettivo per il deperimento delle cose o per le mutate condizioni dell’area (Sez. V n. 22557 del 2008). Ciò nonostante, la corrispondenza dell’immobile alla categoria “signorile” resta apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità.

La Corte reputa prive di rilievo le deduzioni sul riclassamento massivo degli immobili residenziali della città, in quanto non significative rispetto all’attribuzione della categoria catastale di un singolo immobile. Quanto alla violazione dell’art. 23 Cost., il Collegio osserva che la riserva di legge non può dirsi violata da un accertamento di fatto previsto dalla disposizione tributaria quale presupposto di assoggettamento all’imposta.

Il primo motivo, relativo al difetto di motivazione del diniego, è respinto: l’obbligo motivazionale è assolto, poiché l’Ufficio non si limita a indicare i dati oggettivi e la classe catastale, ma fa riferimento alla consultazione degli archivi, rispondendo alla richiesta di comparazione. Il quinto motivo è infondato, non ricorrendo omessa pronuncia quando la decisione comporti statuizione implicita di rigetto (Sez. V n. 29191 del 2017; Sez. Un. n. 24148 del 2013). Il sesto motivo è parimenti infondato, non emergendo la censura relativa all’impossibilità di mutamento della categoria dai motivi di appello riprodotti nel ricorso. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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