Rendita catastale dei parchi eolici: restano fuori solo i macchinari funzionali al processo produttivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 3064 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento degli immobili a destinazione speciale o particolare, censiti nei gruppi catastali D ed E, la rendita è determinata con stima diretta, nella duplice variante del procedimento diretto e di quello indiretto. L’articolo 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015 ridefinisce l’oggetto della stima, escludendo i macchinari funzionali allo specifico processo produttivo, ma non ha abrogato la disciplina estimativa di cui all’articolo 1, comma 24, della legge n. 190 del 2014 e della circolare n. 6/T del 2012, con i relativi allegati. Con riguardo ai parchi eolici, il valore della sola “torre” dell’aerogeneratore non è computabile, mentre la stima indiretta con approccio di costo deve concentrarsi sul valore residuo del suolo, delle fondazioni, della piazzola e della cabina, includendo le componenti di spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari.
Il Fatto
La società, incorporante la proprietaria di un parco eolico, aveva impugnato l’avviso di classamento che rettificava la rendita catastale proposta con procedura DOCFA, a seguito dell’entrata in vigore della disciplina di cui all’articolo 1, comma 21, della legge n. 208 del 2015. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso, ma la Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Basilicata, accogliendo parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva escluso dalla rendita il solo valore della “torre” dell’aerogeneratore, confermando la valorizzazione delle altre componenti. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha innanzitutto ritenuto infondato il motivo relativo al vizio di motivazione, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014 sulla riduzione del sindacato di legittimità al “minimo costituzionale”, circoscritto alla mancanza assoluta o alla motivazione apparente. La sentenza impugnata, nel dar conto delle ragioni della parziale riforma, risulta adeguatamente argomentata in ordine alle componenti considerate dall’ufficio nel calcolo della rendita.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che il giudice d’appello abbia invertito l’onere della prova, avendo invece accertato la correttezza del calcolo effettuato dall’amministrazione finanziaria, reputando le argomentazioni della società non idonee a confutarlo. In ogni caso, la deduzione di violazione di legge non può tradursi in una surrettizia rivalutazione del merito, come emerge dai precedenti citati, tra cui Cass. n. 8758 del 2017.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dei principi di specificità e autosufficienza di cui all’articolo 366, comma 1, numero 4, cod. proc. civ., non avendo la ricorrente indicato gli elementi che avrebbero dovuto condurre a una diversa determinazione. Il motivo è stato altresì ritenuto infondato: la Corte ha ricostruito il quadro normativo, confermando che la circolare n. 6/T del 2012, assunta a rango normativo dalla legge n. 190 del 2014, continua a disciplinare le metodologie estimative, mentre la legge n. 208 del 2015 ha solo ridefinito l’oggetto della stima.
La Cassazione ha quindi confermato che, per gli aerogeneratori, esclusa la “torre”, la stima indiretta con approccio di costo deve computare su suolo, fondazioni, piazzola e cabina anche le componenti di spese tecniche, profitto dell’imprenditore e oneri finanziari, come previsto dall’allegato II alla circolare. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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