Avviamento: il valore da registro non basta per rideterminare il corrispettivo (Cass. civ. Sez. V n. 19115 del 11.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 esclude che l’Amministrazione finanziaria possa desumere l’esistenza di un maggior corrispettivo della cessione di azienda dal solo valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro. Il valore da registro non vincola l’Ufficio, che può rideterminare in via induttiva il corrispettivo, ma deve individuare ulteriori indizi dotati di precisione, gravità e concordanza. I criteri di determinazione del valore fissati dall’art. 2 del d.P.R. n. 460/1996 operano solo per l’accertamento con adesione e non possono essere mutuati nel caso in cui l’Ufficio contesti un costo eccessivo dichiarato dal contribuente.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento con il quale l’Amministrazione aveva ripreso a tassazione maggiori redditi, ai fini Irap e Ires, per l’anno 2015, irrogando sanzioni. La contestazione traeva origine da una verifica fiscale relativa all’anno precedente, dalla quale era emerso l’acquisto di un ramo d’azienda. In assenza di stima, il valore dell’avviamento era stato disconosciuto e rideterminato sulla base dei redditi dichiarati nel triennio precedente alla cessione, con conseguente riduzione della quota annua di ammortamento.
I giudici di primo grado respinsero il ricorso e la Commissione tributaria regionale confermò la decisione, rilevando che l’ammortamento dell’avviamento è onere del contribuente provarne l’an e il quantum, che il valore risultante dal contratto non vincola ai fini delle imposte sui redditi e che le doglianze sui calcoli costituivano deduzioni nuove. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui la ricorrente deduce violazione degli artt. 103 del TUIR, 5 del d.P.R. n. 446/1997 e 2697 cod. civ. Il quesito è se l’Ufficio possa rideterminare il valore dell’avviamento richiamandosi al criterio legale dell’art. 2 del d.P.R. n. 460/1996, senza ulteriori riscontri.
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015 — norma di interpretazione autentica — esclude che l’Amministrazione possa determinare in via induttiva la plusvalenza sulla sola base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro, dovendo invece individuare ulteriori indizi precisi, gravi e concordanti (Cass. n. 31372/2024; Cass. n. 12131/2019).
La Corte chiarisce che tale principio, pur formatosi in ipotesi di contestazione di una maggiore plusvalenza, vale anche quando l’Ufficio contesti la deduzione di un costo eccessivo. In entrambi i casi l’Amministrazione deve individuare elementi specifici che supportino un corrispettivo diverso da quello dichiarato.
Il criterio ritenuto legittimo dalla Commissione regionale non risponde a tale modalità. I parametri dell’art. 2 del d.P.R. n. 460/1996, come affermato dalla stessa Corte (Cass. n. 13085/2020; Cass. n. 9089/2017), fissano soglie minime in funzione dell’accertamento con adesione e integrano un indizio a favore dell’Amministrazione quando il valore sia contestato per eccesso. Un criterio circoscritto a quella forma di accertamento non può essere trasposto nell’ipotesi inversa, in cui i valori di riferimento devono essere individuati aliunde, con dati accertati o accertabili in concreto.
Ha quindi errato la sentenza d’appello: pur muovendo dalla condivisibile premessa della non vincolatività del valore da registro, ha consentito la rideterminazione induttiva mediante il semplice richiamo a un criterio normativo che fissa una soglia minima. Il ricorso è accolto sul primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.