Rendita catastale sempre attribuibile agli edifici di culto anche se non locati (Cass. civ. Sez. 5 n. 11618 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estimo catastale, gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto sono esentati dall’obbligo di dichiarazione in catasto, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lett. c), r.d.l. n. 652/1939 e dell’art. 8 d.P.R. n. 1142/1949. Tuttavia, qualora il proprietario proceda volontariamente alla dichiarazione o venga effettuata una variazione catastale, l’immobile deve essere censito secondo le regole generali, con attribuzione di una rendita, sia pure a soli fini statistico-inventariali. La rendita catastale non costituisce né un’imposta né un presupposto d’imposta, sicché la sua attribuzione non incide sull’esenzione fiscale dell’immobile derivante dalla destinazione al culto né sulla capacità contributiva. L’elenco di cui all’art. 3 d.m. n. 28/1998 degli immobili iscrivibili senza rendita ha carattere tassativo e non è suscettibile di applicazione analogica.
Il Fatto
La Congregazione ricorrente presentava, con procedura DOCFA, la dichiarazione di accatastamento di un immobile destinato a edificio di culto, proponeva la categoria E/7 e l’attribuzione di una rendita pari a zero. L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita, attribuendo un valore positivo. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento, deducendo il difetto di motivazione e l’illegittima attribuzione della rendita in ragione della natura dell’immobile, non produttivo di reddito in assenza di locazione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, la Commissione Tributaria Regionale, su appello dell’Ufficio, riformava la decisione, confermando la rettifica. La Congregazione proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di trattazione in pubblica udienza, richiamando il principio per cui la scelta della adunanza camerale è rimessa alla valutazione discrezionale del Collegio, non essendo incompatibile con la decisione di questioni nuove purché non oggettivamente inedite e già assistite da un pregresso orientamento.
Quanto al primo motivo, concernente il difetto di motivazione dell’avviso di rettifica, la Corte ha distinto l’ipotesi in cui l’Ufficio disattenda gli elementi di fatto indicati dal contribuente — che esige una motivazione rafforzata — da quella, ricorrente nella specie, in cui la rettifica consegua a una diversa valutazione tecnica del valore economico del bene. In tale seconda ipotesi, l’obbligo motivazionale è soddisfatto con l’indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, tanto più quando all’avviso sia allegata una relazione di stima.
Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito la distinzione tra reddito e rendita, affermando che l’esenzione dalla dichiarazione catastale non preclude, in caso di iscrizione o variazione, l’attribuzione di una rendita diversa da zero, necessaria ai fini inventariali. Ha precisato che la Circolare n. 6/2012 opera su un piano distinto e complementare rispetto alle norme di cui al d.m. n. 28/1998 e al d.m. n. 701/1994: la prima attiene al quomodo della determinazione della rendita, le seconde all’an della sua attribuzione. Ha escluso, inoltre, che la rettifica della rendita di un edificio di culto incida sull’esenzione fiscale, sulla capacità contributiva o sulle libertà costituzionalmente garantite dagli artt. 8, 19 e 20 Cost.
Il terzo motivo, incentrato sull’omesso esame di un fatto storico decisivo — la revoca in autotutela di un avviso relativo a un diverso edificio della stessa contribuente — è stato dichiarato inammissibile per violazione del principio di autosufficienza e comunque infondato per la non decisività del fatto prospettato. Il quarto motivo, relativo alla dedotta violazione degli artt. 3, 8, 19 e 20 Cost. e degli artt. 9, 11 e 14 CEDU, è stato ritenuto inammissibile per novità della questione e infondato, non vertendosi in materia di discriminazione religiosa ma di applicazione di una disciplina generale rivolta a tutti i contribuenti. Il quinto motivo, infine, è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo la decisione nel merito incompatibile con l’asserita carenza di interesse ad agire.
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Nota della Redazione
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