Ricorso in cassazione a critica vincolata e motivi tassativi e specifici (Cass. civ. Sez. V n. 13035 del 13.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro l’elenco tassativo dei motivi di cui all’art. 360, primo comma, cod. proc. civ. La Corte non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo di legalità e logicità che non consente di riesaminare autonomamente il merito della causa. Il motivo di ricorso deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità, con enunciazione precisa del vizio denunciato. È pertanto inammissibile la critica generica formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili confusi e non collegabili ad alcuna fattispecie di vizio del codice di rito.

Il Fatto

Il contribuente aveva impugnato la comunicazione di iscrizione di ipoteca su immobili di sua proprietà per una somma complessiva iscritta a ruolo, eccependo la nullità dell’atto per inesistenza della notifica degli atti presupposti, difetto di motivazione e violazione dell’art. 50 d.P.R. n. 602/1973. Il ricorso introduttivo era stato rigettato dal giudice di prime cure e l’appello era stato disatteso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, illustrato con memoria. Le parti intimate non si costituivano tempestivamente; solo l’Agenzia delle Entrate depositava atto di controricorso successivamente all’adunanza camerale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, la Corte dichiara inammissibile perché ultra-tardivo il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, depositato non solo oltre i termini di costituzione in giudizio e di deposito della memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., ma anche dopo la celebrazione dell’adunanza camerale.

Nel merito, il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il giudizio di cassazione è a critica vincolata: le censure devono collocarsi entro un elenco tassativo di motivi e la Corte non è mai giudice del fatto in senso sostanziale. La parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contrapponendovi la propria diversa interpretazione per ottenere la revisione degli accertamenti di fatto.

Il motivo deve possedere i caratteri della tassatività e della specificità, con enunciazione che riconduca il vizio alle categorie logiche previste dalla legge processuale. È così inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio del codice di rito.

La Corte aggiunge un ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità. Il ricorso afferma confusamente elementi contraddittori, invocando tanto la procedura di definizione agevolata dell’art. 6 d.l. n. 193/2016 quanto quella dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, discipline non sovrapponibili quanto a presupposti ed effetti, e prospettando esiti alternativi e incompatibili. Tali contraddizioni impediscono di comprendere il contenuto della doglianza; inoltre il ricorrente non riproduce la documentazione relativa alla definizione agevolata né la rinuncia agli atti, con conseguente assenza di decisività della censura.

All’inammissibilità del ricorso non segue alcun provvedimento sulle spese di lite, in assenza di tempestiva costituzione delle parti cui il ricorso è stato notificato. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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