Doppia conforme blocca ricorso su base fissa e residenza fiscale dello scultore (Cass. civ. Sez. V n. 11531 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte sui redditi, la presunzione legale relativa di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari, prevista dall’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti. A seguito della Corte cost. n. 228 del 2014, le operazioni di prelevamento hanno valore presuntivo nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre quelle di versamento lo conservano nei confronti di tutti i contribuenti, che possono contrastarne l’efficacia dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito soggetto ad imposta o sono irrilevanti. La verifica della sussistenza della base fissa di cui all’art. 14 della Convenzione Italia-Francia costituisce accertamento di fatto riservato al giudice del merito; la relativa censura, a fronte di doppia conforme, è inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una verifica fiscale della Guardia di finanza prendeva avvio nei confronti di un contribuente, scultore, per i redditi prodotti nel territorio nazionale negli anni 2005-2009. Il processo verbale di constatazione evidenziava la presenza di un laboratorio di scultura con numerosi strumenti e opere, informazioni assunte presso fonderie della zona e dichiarazioni di una collaboratrice. Secondo l’Amministrazione finanziaria tali elementi integravano la base fissa richiesta dall’art. 14 della Convenzione Italia-Francia e confermavano la residenza effettiva in Italia.

Riscontrati versamenti non giustificati, l’Ufficio emetteva un avviso di accertamento per il 2009. Il contribuente ricorreva alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello dell’Ufficio. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione delle norme tributarie e convenzionali.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui l’Agenzia censura la mancata applicazione della presunzione legale collegata alle indagini finanziarie e l’errata esclusione della base fissa in Italia. La Corte richiama l’art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e ne ricostruisce la portata applicativa.

Il Collegio osserva che la presunzione in questione, per effetto del rinvio operato dall’art. 38 dello stesso decreto, non riguarda soltanto i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti. Dopo la Corte cost. n. 228 del 2014, tuttavia, l’efficacia presuntiva resta differenziata: i prelevamenti rilevano solo nei confronti dei titolari di reddito di impresa, mentre i versamenti conservano valore presuntivo verso tutti i contribuenti, i quali possono superarlo dimostrando che le somme sono già incluse nel reddito tassato o sono irrilevanti. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. V, n. 9403 del 2024, n. 29572 del 2018 e n. 1519 del 2017.

Nel caso concreto, dal prospetto riepilogativo delle movimentazioni emergeva che i versamenti del 2009 erano inferiori a quelli degli anni precedenti, così avvalorando la prospettazione di una presenza saltuaria in Italia, per lo più limitata al periodo estivo. Gli ulteriori elementi richiamati dall’Ufficio — opere, bozzetti, strumenti di lavoro, dichiarazioni della collaboratrice — attenevano ad anni di imposta precedenti e non consentivano una prova univoca della sussistenza di un centro di attività stabile.

La Corte rileva infine che la censura dell’Agenzia, mirando a una diversa lettura delle risultanze istruttorie, si risolve in una richiesta di nuova rivalutazione preclusa in sede di legittimità in presenza di doppia conforme, per operatività dell’art. 360, comma 4, cod. proc. civ. (già art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ.), richiamando Cass., Sez. III, n. 32019 del 2024. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

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Riferimenti normativi

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