Delega alla firma degli avvisi ICI solo con designazione della Giunta comunale (Cass. civ. Sez. V n. 26985 del 07.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta comunale sugli immobili, il potere di sottoscrivere gli avvisi di accertamento spetta al funzionario designato con delibera della Giunta comunale ai sensi dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, non essendo richiesta la qualifica dirigenziale. Il rapporto di specialità tra la norma tributaria e le disposizioni sull’attribuzione della gestione ai dirigenti contenute nel d.lgs. n. 267 del 2000 va risolto alla stregua del principio lex posterior generalis non derogat priori speciali. Ne consegue la nullità dell’atto impositivo sottoscritto dal delegato nominato con decreto del Sindaco, non potendo questi esercitare la potestà amministrativa in luogo del designato della Giunta.

Il Fatto

I contribuenti impugnavano un avviso di accertamento per ICI 2013, relativo a terreni condotti da coltivatore diretto e a un immobile concesso in comodato. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma parziale, accoglieva l’appello dei contribuenti e annullava l’atto per le sole partite relative ai terreni e alla riduzione IMU, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza di appello i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi, poi integrati da memoria. Il Comune è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via prioritaria il terzo motivo, con cui i ricorrenti deducono la violazione di legge per la carenza del potere di firma in capo al funzionario delegato dal Sindaco anziché dalla Giunta. Il motivo è fondato e assorbe logicamente il primo e il secondo.

Il Collegio richiama l’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992, che attribuisce alla Giunta comunale la designazione del funzionario cui spettano le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta, compresa la sottoscrizione di richieste, avvisi e provvedimenti. L’atto impugnato era invece sottoscritto dal delegato del Sindaco con decreto del 6 aprile 2006, in difetto della prescritta designazione.

La giurisprudenza richiamata — confermata dal Collegio — risolve il conflitto tra la disciplina speciale in materia di ICI e le disposizioni degli artt. 107 e 109 d.lgs. n. 267 del 2000 alla stregua del principio lex posterior generalis non derogat priori speciali. L’art. 274 del testo unico ha bensì abrogato numerose disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992, ma non l’art. 11, comma 4. Ne discende che la qualifica dirigenziale non è necessaria, mentre resta indispensabile la designazione dell’organo collegiale: Sez. V n. 12302 del 2017, nello stesso senso Sez. V n. 7905 del 2005 e Sez. V n. 1659 del 2013, da ultimo Sez. V n. 20310 del 2024.

Quanto alla dedotta formazione di un giudicato esterno in forza di una pronuncia della giustizia tributaria siciliana, la Corte osserva che si tratta di questione di diritto, sulla quale il giudicato non può formarsi; il profilo resta comunque assorbito dalla fondatezza del terzo motivo, logicamente pregiudiziale.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza è cassata con decisione nel merito e il ricorso introduttivo dei contribuenti è accolto, con annullamento dell’atto impugnato. Le spese sono interamente compensate, in considerazione del consolidamento della giurisprudenza di legittimità solo dopo la proposizione del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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