Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Emilia-Romagna n. 1233 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui la parte ricorrente afferma di non avere più interesse alla definizione del giudizio è atto idoneo a determinare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Il Collegio è tenuto a dichiararla, prendendo atto della caduta dell’interesse alla decisione. Quanto alla regolazione delle spese, la compensazione è giustificata quando la stazione appaltante si limiti a una costituzione meramente formale e la controinteressata spieghi le proprie difese nel merito dopo il deposito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La controversia è stata promossa per ottenere la caducazione dell’aggiudicazione della gara relativa alla fornitura del principio attivo rivaroxaban nei dosaggi da 10, 15 e 20 mg, indetta dalla stazione appaltante per le esigenze delle aziende sanitarie regionali. La ricorrente contestava, tra l’altro, la propria esclusione e l’ammissione della controinteressata, articolando domande di annullamento degli atti di gara, di declaratoria di inefficacia della convenzione e di risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Nel corso del giudizio, in data 8 agosto 2025, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La controinteressata ha depositato documenti e una memoria nel merito, insistendo per il rigetto. La stazione appaltante si è rimessa al Collegio quanto alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione della ricorrente integra un atto idoneo, a norma dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm., a determinare l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse. Preso atto della caduta dell’interesse alla decisione, non residua alcuno spazio per un esame nel merito delle censure.
La decisione si fonda sul diverso atteggiamento processuale delle parti resistenti. La stazione appaltante ha riconosciuto l’idoneità della dichiarazione a produrre l’improcedibilità e si è rimessa al Collegio per le spese. La controinteressata, invece, ha omesso ogni valutazione sulla dichiarazione e si è ampiamente difesa nel merito, depositando documenti e una memoria volta a dimostrare l’infondatezza del ricorso e a chiedere il rigetto con vittoria di spese.
Su questa base il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Quanto alle spese, ne dispone la compensazione, valorizzando da un lato la costituzione meramente formale della stazione appaltante e dall’altro l’attività difensiva della controinteressata, dispiegata dopo il deposito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia resta così circoscritta al piano processuale, senza alcun accertamento sulla legittimità degli atti di gara impugnati.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.