Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta nel rito (TAR Piemonte n. 1398 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo giudiziale passato in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., ma il rito non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: esso è diretto soltanto a consentirne il soddisfacimento. Ne consegue che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’amministrazione, dovendosi verificare l’esatta misura e decorrenza del capitale residuo e degli interessi secondo il titolo e la legge (artt. 1282 e 1283 cod. civ.). Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per il pagamento e nomina, per il caso di perdurante inerzia, il commissario ad acta.
Il Fatto
Un’istituzione scolastica era stata condannata dal giudice del lavoro a corrispondere a una docente, a titolo di carta docente per gli anni scolastici di riferimento, la somma complessiva di euro 2.500,00. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’amministrazione.
Non essendo intervenuto alcun pagamento, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, chiedendo di ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di condannare l’ente resistente alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., e ciò fonda l’accoglimento del ricorso.
Il passaggio centrale riguarda la natura del rito. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto la funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Da qui la precisazione di maggior rilievo pratico: l’entità delle somme calcolate dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’amministrazione. Tanto per il capitale residuo quanto per gli interessi va verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, richiamandosi gli artt. 1282 e 1283 cod. civ.
Il Collegio accerta poi il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici hanno per eseguire i provvedimenti di condanna al pagamento di somme di denaro prima dell’avvio del recupero coattivo.
Il ricorso è dunque accolto: è dichiarata l’inottemperanza dell’ente resistente, con assegnazione di un termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, che assumerà le funzioni su istanza del creditore e provvederà entro i successivi sessanta giorni, senza diritto ad alcun compenso. L’amministrazione è infine condannata alle spese, liquidate in euro 800,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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