Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3109 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza avverso il mancato adempimento, da parte dell’Amministrazione, di una sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla carta del docente è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nel merito, il ricorso è fondato quando la pretesa è sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non deduce di aver adempiuto. Il giudice dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per l’accredito degli importi e nomina fin d’ora un commissario ad acta, che assume le funzioni solo su istanza del creditore e senza diritto a compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, notificata al Ministero, il giudice ordinario aveva condannato l’Amministrazione a riconoscere la carta del docente in favore del ricorrente per l’importo annuo di euro 500,00 per l’anno scolastico 2019/20. Sul provvedimento si era formato il giudicato, come da attestazione della cancelleria. Il creditore, rimasto insoddisfatto, ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, deducendo l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa concernente la spettanza degli importi era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha pertanto dichiarato l’inottemperanza, assegnando al Ministero un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il TAR ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, provvedendo entro i successivi 60 giorni. L’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, non risultando dovuto alcun compenso.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico dell’Amministrazione, tenendo conto del limitato impegno richiesto al difensore su una causa seriale, e le ha liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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