Carta docente, ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Umbria n. 181 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente al beneficio economico della carta docenti, accertato con sentenza di condanna del giudice del lavoro passata in giudicato, è azionabile davanti al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm. I doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza tra le parti del rapporto di lavoro non giustificano il differimento sine die dell’esecuzione, né impongono al creditore di attivare le procedure telematiche amministrative in attesa di tempi incerti, né autorizzano la sospensione dei relativi giudizi. In mancanza di modifiche delle procedure e dei tempi di pagamento, il giudice assegna all’Amministrazione un termine per l’esecuzione e nomina fin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Prefetto competente per territorio.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del lavoro, ha condannato il Ministero dell’istruzione a corrispondere al ricorrente il beneficio economico della c.d. carta del docente, pari ad euro 500 annui, per l’aggiornamento e la formazione, previsto dall’art. 1, comma 121, della legge 107/2015, per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2024/25, oltre alle spese legali.
Il ricorrente, dopo aver notificato la sentenza in forma esecutiva e aver atteso il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito nella legge 30/1997, ha dedotto il passaggio in giudicato del titolo per mancata impugnazione e la mancata corresponsione del bonus. Ha quindi chiesto l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per l’esecuzione e, in caso di infruttuoso decorso, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con memoria meramente formale, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che dagli atti non emerge l’avvenuto pagamento di tutte le somme spettanti in forza della sentenza di condanna. Il presupposto dell’ottemperanza è dunque integrato: esiste un titolo esecutivo giudiziale non spontaneamente eseguito dall’Amministrazione.
Sul merito, il Tribunale richiama la propria consolidata giurisprudenza in giudizi analoghi, che ha affermato la fondatezza delle pretese all’esecuzione delle sentenze di condanna del Ministero al pagamento della carta docenti. La tesi difensiva dell’Avvocatura, fondata sulla pubblicazione di avvisi sul sito istituzionale del Ministero e su quello dell’USR Umbria per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento, viene respinta.
Il Collegio ribadisce che la pretesa a che il creditore attenda ulteriormente e senza certezza di tempi, prima di tutelarsi in giudizio, appare eccessiva ed esorbitante rispetto ai doveri di correttezza e buona fede. Nessuna norma supporta la tesi dell’Amministrazione sulla necessità che il docente ponga in essere gli adempimenti previsti dalla procedura telematica e attenda senza certezza di tempi che la sua posizione sia presa in considerazione, né dispone la sospensione dei relativi giudizi.
Poiché non risultano modifiche nelle procedure amministrative e nei tempi di corresponsione del bonus riconosciuto da giudicati civili, mantengono validità le considerazioni sui limiti entro i quali può esigersi un comportamento collaborativo del creditore. Non vi sono quindi ragioni che si frappongano alla completa esecuzione della sentenza.
Il Tribunale accoglie il ricorso e ordina gli adempimenti indicati in motivazione: assegna al Ministero il termine di sessanta giorni per il pagamento di tutte le somme spettanti e nomina fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario delegato, perché, in caso di infruttuoso decorso del termine e su richiesta della parte ricorrente, provveda in via sostitutiva al rilascio della carta docente e all’accredito delle somme. Al commissario spetta un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero inottemperante. Le spese seguono la soccombenza, liquidate forfettariamente in euro 800,00 a favore del difensore antistatario, e il Collegio dispone la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato.
Nota della Redazione
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