Interventi su strada soggetta a uso pubblico e vincolo idrogeologico: occorre il titolo abilitativo (TAR Marche n. 834 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola, pur rientrando nell’edilizia libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, let. d), d.P.R. n. 380/2001, non possono essere eseguiti su aree soggette a vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923 senza il previo rilascio del permesso di costruire e del nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. La qualificazione dell’intervento come mera ripulitura del fondo non è decisiva quando le risultanze documentali dimostrino uno sbancamento che alteri la morfologia del terreno. La natura privata del bene non preclude l’esercizio dei poteri di autotutela possessoria da parte della P.A., qualora sulla strada insista una servitù di uso pubblico, potendo l’amministrazione intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza e addebitare i relativi costi al proprietario.
Il Fatto
Una coltivatrice diretta impugnava gli atti con cui il Comune aveva ordinato la rimessione in pristino di un terreno agricolo, a seguito di lavori di sbancamento eseguiti dal coniuge, e aveva approvato interventi di messa in sicurezza della strada “Fonte”, addebitandole le relative spese. La ricorrente deduceva la natura privata della strada e la riconducibilità dei lavori all’attività di edilizia libera per finalità agricole, contestando la sussistenza di opere abusive e l’erronea qualificazione dell’intervento come movimento di terra.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, esaminando separatamente i due profili sostanziali della controversia. Quanto alla questione edilizia, ha rilevato che l’area è soggetta a vincolo idrogeologico, sicché l’intervento non poteva essere eseguito in regime di edilizia libera, richiedendosi il previo rilascio del permesso di costruire e il nulla osta dell’autorità idraulica. Ha inoltre valorizzato i verbali della Polizia Municipale e del Nucleo Carabinieri Forestale, attribuendo loro valenza probatoria e ritenendo non credibile la tesi della sola ripulitura, alla luce delle fotografie che documentavano uno sbancamento con incremento della pendenza e asportazione della vegetazione.
Il Collegio ha giudicato illogiche le conclusioni della perizia di parte ricorrente, secondo cui l’intervento avrebbe migliorato il coefficiente di sicurezza della scarpata, ma ha precisato che tale profilo non era essenziale, essendo dirimente la presenza del vincolo. Quanto al profilo proprietario, ha rilevato la contraddizione della ricorrente, che contestava il valore dichiarativo della delibera ricognitiva del 1982 ma invocava il tratteggio catastale a sostegno della propria tesi, nonché l’emergere dagli atti che la strada “Fonte” corrisponde al tratto un tempo denominato “Torchiarese”, incluso nell’elenco delle strade comunali.
Ha infine richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 4546/2026, secondo cui la natura privata del bene non preclude l’esercizio dei poteri di autotutela possessoria in presenza di una servitù di uso pubblico, ritenuta nella specie “incontestabile”. Ha rigettato le censure di sviamento, difetto di istruttoria e nullità per illiceità dell’oggetto, rilevando che la questione della proprietà va eventualmente definita in sede civile e che, nell’attuale sede di cognizione incidentale, non emergeva una situazione di illegalità.
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Nota della Redazione
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