Ordine di demolizione al proprietario non autore dell’abuso edilizio (TAR Sicilia n. 2426 del 01.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, l’ordine di demolizione può essere legittimamente emanato nei confronti del proprietario dell’immobile anche quando questi non sia l’autore materiale dell’opera abusiva. Gli abusi edilizi integrano, infatti, illeciti permanenti sanzionati in via ripristinatoria, a prescindere dall’accertamento del dolo o della colpa e dall’eventuale buona fede del proprietario. Coerentemente con il carattere ripristinatorio e non sanzionatorio dell’ordine di demolizione, non trovano applicazione i principi di tutela dell’affidamento e di colpevolezza, né rileva che l’acquisto della proprietà sia avvenuto in buona fede. L’ordine non presuppone un previo accertamento di responsabilità, a differenza della successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Essendo il provvedimento di natura vincolata, resta esclusa la rilevanza di eventuali violazioni delle garanzie procedimentali.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione del Comune di Siracusa, avente ad oggetto opere abusive realizzate sull’ultimo piano di un immobile sito in zona A del centro storico. Secondo gli accertamenti comunali, sul lastrico solare di proprietà della ricorrente erano stati realizzati un solaio di copertura in cemento armato, panchine in muratura, una scala in legno e un impianto elettrico, in assenza dei titoli edilizi.

La ricorrente sosteneva di aver soltanto rimosso un rivestimento ligneo ammalorato, deducendo la preesistenza del lastrico solare rispetto al 1967 e la natura di manutenzione straordinaria degli interventi. Impugnava, inoltre, il decreto di sospensione dei lavori dell’Ufficio del Genio Civile di Siracusa, lamentando la violazione delle garanzie procedimentali e l’assenza di opere strutturali di rilievo sismico. L’istanza cautelare veniva rigettata per difetto di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità delle censure introdotte in memoria, ritenendole collegate, sia pure in nuce, all’atto introduttivo e non affette dal livello di novità richiesto per la decadenza. Nel merito, ha giudicato infondato il ricorso sulla base delle risultanze fotografiche e documentali in atti.

La natura strutturale degli interventi è stata desunta dalla documentazione fotografica, che evidenziava la rimozione di un significativo quantitativo di tegole e la presenza di travi IPE, elementi tipicamente impiegati per opere strutturali. Decisiva la Tavola 2 della C.E. n. 8/23, da cui emergeva, all’epoca dell’istanza autorizzatoria, la presenza di un tetto a falde e non del lastrico solare attualmente esistente. Il Tribunale ha escluso la dedotta discrepanza con la relazione allegata al titolo edilizio, che non escludeva affatto i tetti a falde ma ne affermava l’alternanza con alcuni lastrici solari.

Le aerofotogrammetrie depositate sono state ritenute scarsamente decifrabili e, in ogni caso, inidonee a dimostrare la regolarità urbanistica dell’opera: l’ultima risaliva al 1966, mentre nei centri abitati la necessità del titolo edilizio vige dal 1942. Alla consulenza tecnica di parte è stato riconosciuto valore probatorio limitato, per la provenienza dalla stessa parte e per l’indimostrata anteriorità dell’opera al 1942. Quanto agli atti notarili, il Tribunale ha ribadito che le loro descrizioni non costituiscono prova legale della consistenza degli immobili, così come le risultanze catastali hanno valore meramente indiziario.

Significativa, in senso opposto alle tesi della ricorrente, la denuncia catastale del 30 luglio 2025, con cui la stessa ha indicato un “piano 3” nuovo rispetto alle precedenti risultanze, testimonianza della realizzazione di un’opera prima inesistente. Su tale premessa il Tribunale ha affermato la regola secondo cui risponde degli abusi non solo l’autore, ma anche qualsiasi successivo proprietario: l’ordine di demolizione può essere emanato nei confronti del proprietario anche quando non sia responsabile della realizzazione dell’opera, coerentemente con il suo carattere ripristinatorio e non sanzionatorio (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, n. 6423 del 2026; Cons. Stato, Sez. VII, n. 237 del 2023; id., n. 655 del 2024).

Da tale affermazione il Tribunale ha tratto l’infondatezza del secondo motivo, escludendo, stante il carattere vincolato del provvedimento, la rilevanza delle garanzie procedimentali. Parimenti infondato il terzo motivo: la stessa denuncia catastale della nuova sopraelevazione, in assenza della relativa denuncia, rende il decreto di sospensione dei lavori del Genio Civile atto non solo legittimo, ma dovuto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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