Avviso orale e pericolosità sociale: sindacato limitato al travisamento (TAR Umbria n. 270 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di avviso orale di cui agli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011, la valutazione di pericolosità sociale del soggetto costituisce espressione di ampia discrezionalità dell’Autorità di polizia e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che sotto i profili dell’abnormità dell’iter logico, della macroscopica illogicità e del travisamento della realtà fattuale. Non occorre la prova dell’avvenuta commissione di reati, essendo sufficiente una motivata indicazione di comportamenti ed episodi dai quali emerga, secondo la regola del più probabile che non, una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. La continuità delle condotte, pur se non coincidenti ma simili nella portata offensiva, e la loro risalenza nel tempo non privano gli indizi del loro significato, ove il quadro complessivo riveli una personalità incline a comportamenti antigiuridici.

Il Fatto

La Questura di Terni ha adottato nei confronti del ricorrente l’avviso orale previsto dagli artt. 1 e 3 del d.lgs. n. 159/2011, ritenendolo persona socialmente pericolosa in base a una serie di elementi risalenti nel tempo: un deferimento del 2006 per lesioni, ingiuria, minaccia, furto aggravato e molestie; due denunce per atti persecutori ai danni della medesima persona, che avevano dato luogo all’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento; una denuncia del 2024 per violenza sessuale.

Avverso l’avviso il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico, respinto dalla Prefettura di Terni con decreto che ha confermato le valutazioni del Questore. Il ricorrente ha quindi impugnato il decreto di rigetto davanti al TAR Umbria, deducendo l’insussistenza dei requisiti di non sporadicità dei fatti e di attualità del pericolo, nonché il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente sostiene che i fatti contestati siano sporadici o occasionali e risalenti nel tempo, così da aver perso ogni significato quali indici di pericolosità. Il Tribunale respinge questa lettura, rilevando che gli elementi individuati dall’Amministrazione non costituiscono mere denunce o sospetti non controllati.

Il Collegio valorizza in particolare l’applicazione della misura cautelare, nel 2012 e nel 2018, che sottintende come il GIP, in due occasioni a distanza di sei anni e con riguardo a condotte riferite alla medesima persona, avesse ravvisato seri indizi di colpevolezza. Tale valutazione non risulta smentita nel merito, poiché l’estinzione per remissione della querela nulla statuisce sull’accertamento dei fatti. In primo grado era peraltro intervenuta una sentenza di condanna, e la remissione del 2023 risulta collegata a un accordo transattivo con versamento di una somma “a tacitazione di tutti i danni”, ciò che attesta il riconoscimento stragiudiziale di una lesione arrecata alla persona offesa.

Anche la notifica dell’avviso ex art. 415-bis, c.p.p., per comportamenti non dissimili verso un’altra donna a pochi mesi dall’accordo transattivo, implica che il PM ha ritenuto di disporre di elementi per procedere. Il ricorrente, d’altro canto, non ha confutato la descrizione dei fatti oggetto di attenzione del giudice penale e, sull’ultima denuncia, si è limitato a una generica smentita senza prospettare una diversa ricostruzione. La continuità delle condotte è dunque ragionevolmente dimostrata.

Richiamando i precedenti citati — TAR Sicilia, Catania, IV, n. 2493/2024, TAR Valle d’Aosta, n. 30/2024 e TAR Veneto, I, n. 2063/2024, oltre a TAR Umbria, n. 227/2025 — il Tribunale ribadisce che l’avviso orale è misura di prevenzione, non repressiva, e che la prognosi di pericolosità può fondarsi su plurimi indizi fattuali valutati secondo la regola del più probabile che non. Nella motivazione della Questura e della Prefettura non si ravvisano pertanto illogicità, travisamenti o lacune. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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