La Soprintendenza non può imporre prescrizioni su elementi preesistenti nel parere consultivo (TAR Lazio n. 13418 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere consultivo della Soprintendenza, reso ai sensi dell’art. 24 delle N.T.A. del P.R.G. di Roma per interventi di manutenzione ordinaria in area tutelata, è espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo per vizi sintomatici dell’eccesso di potere quali la carente istruttoria e il travisamento dei fatti. La valutazione della Soprintendenza deve essere circoscritta alla concreta incidenza dell’intervento sul paesaggio; non può estendersi alla verifica della regolarità urbanistico-edilizia di elementi preesistenti dell’immobile. È illegittima la prescrizione che imponga la rimozione o la sostituzione di manufatti la cui legittimità o risalenza temporale non sia stata adeguatamente verificata, soprattutto quando la documentazione prodotta dall’interessato ne dimostri la preesistenza o l’avvenuta sanatoria.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un immobile in Roma, in zona ricadente nella Città storica interna alle Mura Aureliane, presentava alla Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma richiesta di parere consultivo per interventi di manutenzione ordinaria delle facciate: revisione dell’intonaco, consolidamento delle lesioni, restauro di cornici e opere in legno, ferro e pietra, tinteggiatura.
La Soprintendenza rilasciava parere favorevole ma subordinato a condizioni e prescrizioni contestate dalla società: la società impugnava le previsioni che imponevano la rimozione di aperture, infissi, corpi illuminanti, vetrine e una tenda, sostenendo che tali elementi fossero preesistenti o legittimati da concessioni in sanatoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure, scrutinate congiuntamente per la loro connessione. Il Collegio ha richiamato in primo luogo il principio per cui i pareri della Soprintendenza sono espressione di ampia discrezionalità tecnica e il sindacato del giudice amministrativo è di tipo intrinseco debole, limitato alla verifica di vizi sintomatici quali la palese carenza di istruttoria, l’abnorme travisamento dei fatti e l’illogicità manifesta.
Il TAR ha tuttavia ritenuto che le prescrizioni contestate non superassero il vaglio di legittimità. Le allegazioni della società ricorrente, supportate da documentazione — fotografie d’epoca, concessioni in sanatoria, piantine catastali — costituivano un idoneo principio di prova della preesistenza o della legittimazione degli elementi oggetto delle prescrizioni: le ogive risultavano in una foto dei primi anni ’40, le finestre a tetto erano state sanate nel 1999, le vetrine erano nella originaria piantina catastale, le lanterne erano state autorizzate nel 2013 e la tenda nel 2018.
La fragilità dell’impianto istruttorio emergeva anche dalla mancata costituzione in giudizio della Soprintendenza, che non aveva replicato alle deduzioni della ricorrente. Il TAR ha evidenziato che la Soprintendenza avrebbe dovuto verificare la legittimità e la risalenza degli elementi, anche compulsando gli uffici di Roma Capitale, prima di imporre prescrizioni demolitorie o sostitutive.
Il giudice ha inoltre richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui nel giudizio paesaggistico l’oggetto della valutazione è la concreta incidenza dell’intervento sul paesaggio, con esclusione di qualsivoglia verifica degli aspetti di regolarità urbanistica ed edilizia dell’opera, in ragione dell’autonomia strutturale tra titolo paesaggistico e titoli edilizi. Applicando tale principio, il Collegio ha concluso che dal parere emergeva un improprio sbilanciamento della Soprintendenza sui profili di regolarità urbanistico-edilizia piuttosto che sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento.
Il ricorso è stato quindi accolto e il parere annullato limitatamente alle prescrizioni oggetto di censura, con compensazione delle spese e salva la riedizione del potere nel rispetto del vincolo conformativo.
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Nota della Redazione
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