Silenzio inadempimento VIA progetti eolici e rimborso diritti istruttoria (TAR Sardegna n. 858 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sull’istanza di valutazione di impatto ambientale presentata ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006, quando risultino decorsi infruttuosamente i termini perentori fissati dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006. Il criterio di priorità introdotto dall’art. 8, comma 1-ter, cod. amb. per i progetti PNIEC non legittima la disapplicazione de facto dei termini di conclusione del procedimento, che conservano natura perentoria ai sensi del comma 7 dell’art. 25. In caso di ritardo, trova applicazione automatica il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati, quale speciale indennizzo ex art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006, non subordinato all’attivazione del potere sostitutivo.
Il Fatto
La società ricorrente, avendo presentato in data 16 marzo 2023 istanza di VIA per la realizzazione di un impianto eolico composto da cinque aerogeneratori, per una potenza complessiva di 31,70 MWp, con opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale nei Comuni di Villamassargia e Musei, deduceva l’inerzia del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Decorsi sia il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione del pubblico, sia il termine di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione, senza che la Commissione tecnica PNRR-PNIEC avesse predisposto lo schema di provvedimento di VIA, la società adiva il TAR ai sensi dell’art. 31 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere, nonché il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel dare continuità all’orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, ha rilevato che i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006 risultano spirati senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento. La norma, nel fissare il termine di trenta giorni dalla fase di consultazione per l’espressione della Commissione e i successivi trenta giorni per l’adozione del provvedimento da parte del direttore generale, è rafforzata dal comma 7, che qualifica perentori tutti i termini del procedimento di VIA. La Sezione ha quindi escluso che il criterio di priorità nella trattazione delle istanze, introdotto dall’art. 8, comma 1-ter, cod. amb., possa assumere portata derogatoria rispetto alla disciplina legale dei termini, trattandosi di criterio con mera rilevanza interna per l’organizzazione degli uffici.
Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 6503 del 2025), il TAR ha precisato che la speciale disciplina per i progetti PNIEC non ha determinato una dequotazione della vincolatività dei termini, ma incide sulla tecnica di tutela. L’accoglimento dell’azione avverso il silenzio deve pertanto essere strutturato in modo da assicurare che il progetto resti inserito nel sistema delle quote di trattazione predeterminato ex lege, con la conseguente condanna dell’Amministrazione a valutare il progetto entro un termine, nell’ambito della quota di appartenenza, ovvero in una seduta straordinaria all’uopo fissata dalla Commissione tecnica PNRR-PNIEC.
Quanto alla domanda di rimborso, il Collegio ha riconosciuto che l’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006 introduce una speciale figura di indennizzo per il ritardo, quale conseguenza diretta e automatica dello spirare del termine perentorio, che prescinde dall’attivazione del potere sostitutivo. Tale fattispecie non è riconducibile all’indennizzo da mero ritardo di cui all’art. 2-bis, comma 1-bis, legge n. 241/1990, disciplinato dall’art. 28 del d.l. n. 69/2013, trattandosi di mera restituzione di una somma già versata, non correlata al perpetuarsi del ritardo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di illegittimità del silenzio e condanna dei Ministeri a provvedere entro novanta giorni, previa valutazione del progetto nell’ambito delle sedute già calendarizzate o in una seduta straordinaria. Il MASE è stato altresì condannato alla restituzione della somma di euro 10.487,405, pari al 50% del contributo versato, previa verifica dell’effettivo versamento, entro novanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Le spese di lite sono state compensate in ragione della parziale novità della questione.
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Nota della Redazione
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