Divieto detenzione armi per condotta minacciosa e giudizio prognostico Prefettura (TAR Umbria n. 269 del 08.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 TULPS può fondarsi anche su un singolo episodio di condotta minacciosa ragionevolmente accertato dall’Amministrazione. Chi detiene armi e pone in essere minacce di morte manifesta un insufficiente autocontrollo, con il rischio di cedere alla pulsione di farne uso in situazioni di conflitto. Nel giudizio prognostico di affidabilità prevale l’esigenza di massima prevenzione a tutela della pubblica sicurezza, sì che nessun bilanciamento è possibile con l’assenza di precedenti penali o con il profilo soggettivo dell’interessato. I riconoscimenti tecnici di idoneità al maneggio delle armi non incidono sul giudizio di affidabilità.

Il Fatto

Nel corso di un alterco presso un ristorante, il ricorrente e lo chef del locale si insultano reciprocamente e si minacciano di morte, senza venire alle mani solo perché separati dai presenti. Al ricorrente viene addebitato di aver mimato nei confronti dello chef il gesto della pistola. Seguono una denuncia per minacce e percosse, una diffida trasmessa allo chef per conto della società esercente e, dopo circa tre mesi, il ritiro della querela.

Sulla base di tali elementi la Prefettura di Terni adotta nei confronti del ricorrente il divieto di detenzione di armi e munizioni ex art. 39 TULPS, ritenendo che egli non offra attualmente adeguate garanzie di sicurezza e affidabilità circa la corretta custodia delle armi, con potenziale abuso e pericolo per la collettività. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Umbria, deducendo violazione dell’art. 39 del TULPS, difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è infondato e va respinto. Il Collegio precisa di non dover stabilire come andassero distribuite tra i protagonisti le responsabilità dell’episodio. Le testimonianze raccolte dagli agenti di P.S. non collimano del tutto sulle premesse dell’alterco e il coinvolgimento personale dei presenti indurrebbe a dubitare dell’imparzialità dei racconti.

Rileva, tuttavia, la dimensione oggettiva dell’episodio e, in particolare, le minacce. Al ricorrente è contestato di aver mimato il gesto della pistola e, su questo aspetto, oltre alle dichiarazioni del querelante e della sua compagna, depone la testimonianza di un altro dipendente, in buoni rapporti con entrambi i coinvolti. Non vi è smentita specifica del ricorrente, né alcuna iniziativa giudiziaria avverso la querela. La diffida prodotta non accenna ai contenuti della querela e si limita a condotte diffamatorie e a un invito bonario. Una condotta minacciosa può dunque ritenersi ragionevolmente accertata dall’Amministrazione.

Tale condotta, da parte di chi detiene effettivamente armi da fuoco, manifesta in modo inequivocabile un insufficiente autocontrollo, col rischio di cedere alla pulsione di farne uso in situazioni di conflitto. È esattamente una delle eventualità che l’art. 39 del TULPS è preordinato a prevenire, come confermato dai precedenti richiamati (TAR Umbria n. 141/2025, n. 600/2025, n. 100/2026 e n. 144/2026). Ne discende la non illogicità del giudizio prognostico formulato dall’Amministrazione.

La discrezionalità esercitabile ai fini del rilascio o del mantenimento dei titoli di p.s. concernenti le armi è ampia, con prevalenza delle esigenze di massima prevenzione a tutela della pubblica sicurezza e dell’incolumità. Pertanto, stante il significato desumibile dall’episodio, nessun bilanciamento era possibile con l’assenza di precedenti penali o con il profilo soggettivo del ricorrente. I riconoscimenti prodotti attestano qualifiche tecniche che non incidono sul giudizio prognostico di affidabilità.

Le spese sono compensate in ragione della natura della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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