Legittimo l’avviso orale fondato su sospetti e non su prove piene (TAR Piemonte n. 969 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale disciplinato dall’art. 3 del d.lgs. n. 159 del 2011 costituisce espressione di una valutazione discrezionale dell’autorità di polizia, sindacabile dal giudice amministrativo sotto il solo profilo della sussistenza dei presupposti e della sufficienza, logicità e congruità della motivazione. In ragione della finalità preventiva, il giudizio di pericolosità sociale non richiede prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti su elementi di fatto complessivamente significativi, idonei a disvelare l’appartenenza del destinatario a una delle categorie dell’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011. Il provvedimento prefettizio che respinge il ricorso gerarchico è legittimo quando sia sorretto da un’istruttoria autonoma e approfondita, anche a prescindere dagli elementi dedotti dall’interessato.
Il Fatto
La Questura di Torino notificava a un soggetto l’avviso orale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) e c), del d.lgs. n. 159 del 2011. Il provvedimento richiamava una proposta della Compagnia Carabinieri, dando rilievo a un deferimento per maltrattamenti in famiglia, a precedenti deferimenti per tentata estorsione e ricettazione, nonché all’applicazione da parte del G.I.P. della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese.
Avverso l’avviso orale l’interessato proponeva ricorso gerarchico al Prefetto di Torino, che lo respingeva. Il ricorrente impugnava allora davanti al TAR sia il decreto prefettizio sia il presupposto avviso orale, deducendo la violazione di legge per insussistenza di una pericolosità sociale concreta e attuale e l’abuso di potere per recepimento acritico degli assunti questorili. L’Amministrazione resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro giurisprudenziale consolidato in materia di avviso orale, enunciando alcuni principi direttivi. La misura rientra in una valutazione discrezionale dell’autorità di polizia e, avendo natura preventiva, non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurabili come reato, potendo basarsi su elementi indiziari purché circostanziati.
Il giudizio sulla pericolosità sociale del destinatario non richiede prove compiute, essendo sufficienti risultanze fattuali atte a indurre l’autorità a ritenere esistenti le condizioni per l’applicazione delle misure di prevenzione. Rileva, in particolare, il modello comportamentale complessivo del soggetto, che deve presentare caratteristiche tali da far non illogicamente presumere l’esistenza di una pericolosità sociale.
Trattandosi della misura più tenue del sistema, la valutazione degli elementi di fatto risulta meno stringente rispetto alle altre misure di prevenzione. Il sindacato giurisdizionale si limita, pertanto, ad aspetti di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico seguito o della motivazione adottata.
Applicando tali principi al caso concreto, il Collegio rileva che, nonostante l’archiviazione del procedimento penale per tentata estorsione e ricettazione, il giudizio amministrativo può fondarsi su meri sospetti idonei a disvelare l’appartenenza a una delle categorie previste dalla normativa. Risulta dirimente la contestazione del reato di stalking e le relative dinamiche fattuali, quali emergenti dall’ordinanza applicativa della misura cautelare.
Quanto all’abuso di potere, il ricorrente non aveva allegato nel ricorso gerarchico elementi idonei a far ritenere insussistenti i profili di pericolosità, limitandosi a richiamare l’archiviazione e la derubricazione. La Prefettura, al contrario, aveva corroborato il giudizio mediante autonoma istruttoria, valorizzando il contenuto dell’ordinanza del G.I.P. non prodotta dal ricorrente. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per ragioni di equità sostanziale.
Nota della Redazione
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