Risarcimento per illegittima revoca dell’aggiudicazione e onere probatorio del lucro cessante (TAR Piemonte n. 975 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la responsabilità dell’amministrazione per illegittimità del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione ha natura oggettiva e prescinde dall’accertamento dell’elemento soggettivo, perché il rimedio risarcitorio deve operare sugli stessi presupposti del rimedio in forma specifica. Il danno da mancata aggiudicazione è limitato al lucro cessante e al danno curricolare, con esclusione del danno emergente per i costi di partecipazione alla gara. Il lucro cessante si liquida sull’utile che l’impresa ha dichiarato in sede di verifica di anomalia dell’offerta, con decurtazione dell’aliunde perceptum vel percipiendum, oggetto di presunzione semplice superabile con prova contraria.
Il Fatto
La società ricorrente era risultata aggiudicataria di una procedura aperta indetta dal Comune per l’affidamento del servizio pubblico di nido d’infanzia. L’amministrazione ha poi revocato l’aggiudicazione con determinazione dirigenziale; il provvedimento è stato annullato dal Consiglio di Stato n. 6855 del 4.8.2022, con statuizione passata in giudicato.
Nel termine di 120 giorni dal passaggio in giudicato, la ricorrente ha proposto domanda di risarcimento ai sensi dell’art. 30, comma 5, c.p.a., quantificando il danno in oltre un milione di euro. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto, per assenza di colpa e per carenza di prova del pregiudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio riconosce anzitutto l’an debeatur. La condotta antigiuridica dell’amministrazione è coperta dal giudicato amministrativo; il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita è positivo, perché la ricorrente era collocata al primo posto della graduatoria. Il nesso di causalità si accerta con la logica del più probabile che non.
Sul piano soggettivo, il Tribunale richiama la giurisprudenza europea: subordinare il risarcimento alla colpa renderebbe il rimedio per equivalente non realmente alternativo a quello in forma specifica. In materia di appalti, dunque, la responsabilità della P.A. è oggettiva e le difese del Comune sull’assenza di colpa non assumono rilievo.
Il quantum resta però inferiore alla pretesa. Il Collegio ribadisce che l’istante deve provare l’an e il quantum, che la valutazione equitativa ex art. 1226 c.c. è ammessa solo in caso di impossibilità o estrema difficoltà della prova, e che il principio dispositivo opera con pienezza nell’azione risarcitoria. Sono risarcibili il lucro cessante e il danno curricolare, non il danno emergente per i costi di gara, non il danno da perdita di altre chances. Il lucro cessante è liquidato sull’unico utile dichiarato dall’operatore in sede di verifica di anomalia, pari a € 28.000 per la durata biennale.
Il danno curricolare è riconosciuto in via equitativa nella misura del 5% del lucro cessante. Il Collegio applica poi la presunzione semplice di aliunde perceptum: l’impresa societaria normalmente non resta inerte e reperisce commesse alternative, con un dovere di non aggravare il danno ex art. 1227, secondo comma, c.c. Non essendo stata offerta prova contraria, opera una decurtazione equitativa del 25%.
Il danno complessivo è quindi liquidato in € 22.050,00, oltre rivalutazione e interessi compensativi dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato e interessi legali fino al soddisfo. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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