PAS fotovoltaico, diniego tardivo e consolidamento del titolo abilitativo (TAR Piemonte n. 976 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura abilitativa semplificata di cui all’art. 6 del D. Lgs. 28/2011 è ascrivibile al genus della SCIA e integra un atto soggettivamente e oggettivamente privato. Decorso il termine di trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione senza che il Comune notifichi l’ordine motivato di non effettuare l’intervento, l’attività di costruzione deve ritenersi assentita, con conseguente fuoriuscita dell’intervento dal regime amministrato a controllo preventivo. La richiesta di integrazioni documentali, purché tempestiva e riferita a carenze essenziali, interrompe il termine, che ricomincia a decorrere dall’ottenimento di quanto richiesto. Una volta trasmessa la documentazione mancante, l’Amministrazione è tenuta a intervenire con l’eventuale provvedimento inibitorio entro i successivi trenta giorni; diversamente, l’atto di diniego è tardivo e illegittimo, restando salvo il solo potere di autotutela impropria ex art. 21 nonies della L. 241/1990.
Il Fatto
Una società presenta al Comune, in data 30.07.2024, una dichiarazione di procedura abilitativa semplificata per realizzare un impianto fotovoltaico di potenza nominale rilevante su un’area di propria proprietà, dopo aver ottenuto il parere positivo dell’ente aeroportuale, in ragione del vincolo gravante sulla zona, e il preventivo di connessione alla rete, accettato in data 07.07.2024.
Il Comune, con comunicazione del 13.08.2024, chiede integrazioni su tre soli aspetti: titoli di disponibilità dell’area, garanzia fideiussoria per la dismissione dell’impianto e atto unilaterale d’obbligo recante le misure di compensazione ambientale. La società riscontra con note del 05.09.2024 e del 15.11.2024, trasmettendo le bozze dei relativi atti e sollecitando un riscontro mai arrivato, e formalizza la documentazione in autonomia in data 31.01.2025. Ricevuto il preavviso di diniego del 13.02.2025, la società presenta osservazioni il 20.02.2025, eccependo la tardività dei rilievi e trasmettendo comunque l’atto unilaterale autenticato e i titoli di acquisto. Il diniego definitivo interviene l’08.04.2025. La società impugna, chiedendo l’accertamento dell’efficacia della PAS.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale del rapporto tra il termine di trenta giorni previsto dall’art. 6, comma 4, del D. Lgs. 28/2011 e il consolidamento degli effetti della dichiarazione. Richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato, il Tribunale qualifica la PAS come species del genus SCIA: al decorso del termine non si perfeziona una fattispecie legale tipica equivalente a un provvedimento di accoglimento, come nel silenzio assenso, ma si determina più semplicemente la liceità di una determinata attività privata, secondo il meccanismo della liberalizzazione.
Da tale ricostruzione deriva l’onere di tempestiva attivazione del Comune, chiamato a verificare le condizioni legittimanti l’intervento entro il termine di legge. In difetto, si perfeziona il titolo abilitativo e diviene eseguibile l’intervento, fatta salva l’attivazione dei poteri di autotutela impropria ex art. 21 nonies della L. 241/1990. Il consolidamento presuppone però una pratica completa della documentazione essenziale: la richiesta di integrazioni, ove tempestiva, evita il perfezionamento.
Il Tribunale applica in via analogica l’art. 19, comma 3, della L. 241/1990: la richiesta di chiarimenti o integrazioni interrompe il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, che ricomincia a decorrere dall’ottenimento di quanto richiesto. Diversamente, la semplice richiesta di alcune integrazioni consentirebbe al Comune di procrastinare indefinitamente la definizione del procedimento, frustrando la ratio di liberalizzazione della disciplina.
Nel caso concreto, la richiesta del 13.08.2024 ha riguardato solo tre aspetti, il che esclude che la pratica fosse ab origine gravemente incompleta. La società ha integrato quanto richiesto al più tardi il 20.02.2025. Il diniego dell’08.04.2025 è quindi intervenuto oltre il termine, pur fatto decorrere da tale data. Il preavviso di diniego non è assimilabile a provvedimento conclusivo e non è compatibile con il regime della PAS, potendogli riconoscersi al più una valenza interruttiva.
Il Collegio esclude inoltre l’acquiescenza eccepita dal Comune: nelle osservazioni la difesa aveva espressamente invocato la tardività dei rilievi e preannunciato azioni legali, condotta non univocamente incompatibile con la tutela del proprio titolo. Ne consegue la fondatezza del secondo motivo, atteso che l’Amministrazione ha confermato di non aver inteso attivare i poteri ex art. 21 nonies. Il ricorso è accolto, con annullamento del diniego, accertamento dell’efficacia della PAS e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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