Esenzione IMU abitazione principale e requisito della residenza anagrafica (Cass. civ. Sez. 5 n. 12224 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IMU, il beneficio dell’esenzione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze postula il concorso imprescindibile dei requisiti della residenza anagrafica e della dimora abituale del possessore e del suo nucleo familiare nell’immobile, anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. La disposizione di cui all’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992, che consente di prescindere dalla residenza anagrafica offrendo la prova contraria, si applica esclusivamente all’ICI e non all’IMU, disciplinata dall’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011. In tema di vizio di motivazione, l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., se il fatto storico è stato comunque considerato dal giudice; la violazione dell’art. 2697 cod. civ. è deducibile solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata.
Il Fatto
La vicenda origina da un avviso di rettifica IMU per l’anno 2018, notificato al contribuente per la titolarità di più immobili siti nel Comune di Napoli. Il contribuente impugnava l’avviso dinanzi al giudice tributario di primo grado, il quale, accertata la correzione della rendita catastale di uno degli immobili da parte del Comune, rigettava per il resto il ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania confermava la decisione, escludendo l’esenzione per l’abitazione principale e la pertinenza invocate in relazione a un immobile, per carenza del requisito della residenza anagrafica, e ritenendo la titolarità di altri cespiti in capo al contribuente sulla base di una dichiarazione ICI del 1995 e di una nota di trascrizione. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504/1992. La disposizione invocata, che introduce una presunzione iuris tantum di coincidenza tra abitazione principale e residenza anagrafica, superabile con prova contraria, riguarda l’ICI. In materia di IMU, invece, la nozione di abitazione principale è definita dall’art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011, che richiede il concorso di entrambi i requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare. La Corte ha precisato che tale principio resta valido anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, la quale ha inciso esclusivamente sul diverso profilo del nucleo familiare, come già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 32339/2022).
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. Il ricorrente deduceva l’omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha rilevato che la censura si risolveva nella critica all’apprezzamento delle risultanze istruttorie, non sindacabile in sede di legittimità. Richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (nn. 8053/2014, 9558/2018, 33679/2018), la Corte ha ribadito che l’omesso esame di elementi istruttori non integra il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualora il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito, essendo denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante.
Quanto al terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 2697 cod. civ., la Corte lo ha ritenuto infondato. La dedotta violazione delle regole sull’onere della prova è configurabile come motivo di ricorso solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella che ne era gravata. Nel caso di specie, il giudice di appello non aveva applicato la regola di giudizio per supplire a una carenza probatoria dell’amministrazione, ma aveva positivamente accertato la titolarità dei cespiti in capo al contribuente, valorizzando la dichiarazione ICI del 1995 e la nota di trascrizione, con un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.