Avviso TARES nullo se i controlli d’ufficio non sono allegati né noti (Cass. civ. Sez. V n. 6935 del 15.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposte locali, l’avviso di accertamento che si limiti a richiamare genericamente “controlli d’ufficio effettuati”, senza indicare quali siano, tra i requisiti previsti dalla normativa regolamentare, quelli mancanti, né allegare o rendere altrimenti noti gli esiti dei controlli, è nullo per difetto di motivazione e per illegittima compressione del diritto di difesa del contribuente. L’obbligo di allegazione previsto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 mira a garantire il pieno ed immediato esercizio delle facoltà difensive, poiché, in mancanza, il contribuente sarebbe costretto ad un’attività di ricerca che comprimerebbe illegittimamente tale diritto. La motivazione, ove carente, non può essere integrata in giudizio dall’Amministrazione, in ragione della natura impugnatoria del processo tributario, e la sufficienza della stessa va apprezzata con giudizio ex ante. La circostanza che il contribuente abbia esercitato in modo ampio e puntuale la propria difesa non sana il vizio dell’atto.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Latina l’avviso di accertamento relativo alla TARES, per “infedele denuncia”, avente ad oggetto l’anno di imposta 2013. La Commissione provinciale rigettava il ricorso, ritenendo che le informazioni contenute nell’atto avessero consentito al contribuente di comprendere l’esatta consistenza della pretesa e che la riduzione tariffaria non spettasse, non risultando agli atti la relativa richiesta.
La CTR del Lazio accoglieva parzialmente il gravame, limitatamente al cumulo giuridico delle sanzioni, confermando nel resto la legittimità dell’atto. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi; il Comune ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, incentrati sulla dedotta nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e per violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 162, legge n. 296/2006 e 7 legge n. 212/2000. Il ricorrente contestava che l’avviso non indicasse specificamente i comportamenti integrativi della violazione regolamentare, né quali controlli fossero stati effettuati e quando.
La Corte richiama il principio secondo cui l’obbligo di motivazione è adempiuto mediante l’enunciazione del criterio astratto seguito, con le specificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili dall’Ufficio nella successiva fase contenziosa (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 11270 del 09/05/2017). Nel caso concreto, il contribuente ha trascritto l’avviso nel ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza, e l’atto, oltre a riferirsi a non meglio specificati controlli, difettava dell’indicazione dei requisiti mancanti tra quelli previsti dall’art. 14, commi 3 e 4, del Regolamento Tari del Comune.
La Corte ribadisce che è nullo, per difetto di motivazione, l’avviso ove la motivazione faccia riferimento a “controlli d’ufficio effettuati” non allegati né precedentemente noti al contribuente o riprodotti nell’atto stesso (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11623 del 11/05/2017). Solo in sede di controdeduzioni in primo grado il Comune aveva indicato i requisiti mancanti, ossia la traduzione del sito in quattro lingue e le informazioni turistiche sulla città.
La Corte afferma poi che la motivazione carente non può essere integrata in giudizio dall’Amministrazione, poiché la sufficienza va valutata con giudizio ex ante, basato sull’idoneità degli elementi enunciati a consentire l’effettivo esercizio del diritto di difesa (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14931 del 14/07/2020; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25450 del 12/10/2018). L’Ufficio, in corso di causa, non può addurre nuovi profili motivazionali (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 5160 del 26/02/2020).
Quanto all’argomento del Comune sulla ripartizione dell’onere probatorio in materia di agevolazioni, la Corte lo ritiene inconferente: non è in gioco l’assolvimento dell’onere probatorio, bensì la congruità motivazionale dell’avviso. Né rileva la circostanza, valorizzata dalla CTR, che il contribuente abbia esercitato pienamente la difesa, poiché la sufficienza della motivazione non può desumersi dalla compiuta difesa in giudizio (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26336 del 09/10/2024). Accolti il primo e il secondo motivo, i restanti restano assorbiti; la sentenza è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario.
Nota della Redazione
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