Azione diretta del terzo danneggiato e limite di valore della competenza arbitrale (Arbitro Assicurativo n. 1035 del 02.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento del danno da responsabilità civile promosso dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile, la competenza per valore dell’Arbitro Assicurativo è limitata a euro 2.500 ai sensi dell’art. 3, comma 4, lett. b), n. 1, del Decreto ministeriale n. 215/2024. Il limite costituisce questione di competenza e può essere rilevato d’ufficio. L’IVA concorre a determinare il petitum della domanda, sicché il ricorso che quantifichi la pretesa in misura superiore al tetto indicato è inammissibile. La revoca dell’autorizzazione all’esercizio intervenuta dopo la presentazione del ricorso non integra la causa di improcedibilità prevista dall’art. 9, comma 1, lett. i), del medesimo Decreto.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno chiesto all’Arbitro Assicurativo il risarcimento del danno subito da un immobile di loro proprietà, danneggiato dal veicolo di un assicurato della convenuta. Il sinistro risalirebbe al 2 agosto 2024 e si sarebbe verificato alla presenza di un testimone oculare. Le istanti hanno agito ex art. 148 CAP e hanno denunciato l’accaduto all’impresa, la quale ha aperto il sinistro e ha inviato una lettera di offerta, accettata dalle ricorrenti ma rimasta senza seguito.

Dopo vari solleciti, il 16 aprile 2025 una delle ricorrenti ha presentato reclamo. Con comunicazione del 20 maggio 2025 il liquidatore ha escluso ogni proposta di risarcimento, contestando la prova dell’evento, la responsabilità dell’assicurato e la titolarità del bene in capo alle istanti. L’impresa non ha depositato controdeduzioni. Il ricorso all’Arbitro è stato presentato il 15 marzo 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto la posizione della convenuta, impresa SEE operante in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi ex art. 24 CAP. L’Autorità di vigilanza dello Stato di origine ha dapprima vietato all’impresa, dal 1° luglio 2025 e per tre mesi, la stipula di nuovi contratti e la proroga delle coperture; poi, il 1° ottobre 2025, ha disposto il divieto di attività transfrontaliera fino all’adeguamento agli standard normativi; da ultimo, con avviso IVASS del 10 giugno 2026, ha reso nota la revoca dell’autorizzazione deliberata il 9 giugno 2026. Il Collegio precisa che le polizze già stipulate restano valide fino a scadenza.

Su questo presupposto si innesta la prima questione: l’art. 9, comma 1, lett. i), del Decreto dichiara improcedibili le domande presentate dopo la perdita della qualifica di impresa a seguito di revoca o decadenza dall’autorizzazione. Il Collegio osserva che il ricorso è stato depositato in epoca anteriore alla revoca e richiama le Decisioni AAS nn. 720/2026 e 908/2026, che hanno escluso l’operatività della causa di improcedibilità in ipotesi analoghe. La questione preliminare è dunque superata in senso sfavorevole alla declaratoria di improcedibilità.

Il ricorso incontra tuttavia un ostacolo diverso e assorbente. L’art. 3, comma 4, lett. b), n. 1, del Decreto fissa in euro 2.500 il limite di competenza per valore quando la controversia riguardi il diritto al risarcimento del danno da responsabilità civile ed sia promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta verso l’assicuratore del responsabile. Il Collegio qualifica espressamente il limite come questione di competenza, rilevabile d’ufficio.

La domanda delle ricorrenti non si esaurisce nell’accertamento della responsabilità: essa ha ad oggetto la richiesta di risarcimento quantificata, sulla base del preventivo di riparazione allegato, in euro 2.500 oltre IVA. Il Collegio ritiene che l’imposta sul valore aggiunto concorra a determinare il petitum e che, quindi, il valore della controversia ecceda il limite normativo. Sul punto richiama le Decisioni AAS nn. 607/2026 e 812/2026, che hanno affermato l’incompetenza per valore dell’Arbitro nella medesima fattispecie.

La conseguenza processuale è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Il Collegio non esamina quindi nel merito la prova del sinistro, la responsabilità dell’assicurato e la titolarità del bene, profili pure controversi tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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