Conguagli regolatori del servizio idrico ammessi solo per costi imprevedibili e corrispettivi (Cass. civ. Sez. III n. 14347 del 22.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel servizio idrico integrato il ricorso ai conguagli regolatori per il recupero dei costi non è precluso in astratto. La tariffa, e ogni sua voce, ha natura di corrispettivo e deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi di derivazione europea. Tuttavia è ammesso soltanto il recupero di costi imprevisti e imprevedibili al momento dell’erogazione e della fatturazione del servizio, in nesso di corrispettività con la prestazione resa. Resta esclusa la retrocessione sull’utenza di costi non correlati né correlabili al servizio, di errori di gestione o di previsione riconducibili alla generale rischiosità del settore. La relativa dimostrazione, quale fatto costitutivo della pretesa, grava sul gestore.
Il Fatto
Un utente conveniva davanti al Giudice di Pace il gestore del servizio idrico integrato, chiedendo che fosse dichiarata la non debenza delle somme richieste a titolo di conguaglio per le partite pregresse di un periodo pluriennale, deducendo la prescrizione, l’illegittima applicazione retroattiva degli atti amministrativi e l’errata qualificazione del credito. Il giudice di pace accoglieva la domanda e dichiarava non dovute le somme di cui alla fattura emessa dal gestore.
Il Tribunale, in sede di appello, confermava integralmente la decisione. Il gestore proponeva allora ricorso per cassazione con due motivi: difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, e violazione della disciplina del sistema tariffario del servizio idrico integrato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è rigettato. Le Sezioni Unite, con le pronunce richiamate, hanno affermato che la domanda con cui l’utente contesta l’importo preteso dal gestore in base a una determinata tariffa introduce una controversia sul rapporto individuale di utenza, di natura esclusivamente patrimoniale e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Non è coinvolta la P.A. come autorità, non investendosi il titolo in base al quale il gestore opera, ma solo l’esecuzione della singola prestazione contrattuale.
Il secondo motivo è accolto nei termini che seguono. La Corte muove dall’art. 9 della direttiva n. 2000/60/CE, che impone di tenere conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, e dall’art. 154 del d.lgs. n. 152/2006, che qualifica la tariffa come corrispettivo del servizio, con copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Il quadro è completato dagli artt. 10 del d.l. n. 70/2011 e 21, commi 13 e 19, del d.l. n. 201/2011, che hanno attribuito all’Autorità di regolazione la predisposizione del metodo tariffario.
In astratto, dunque, non può escludersi il ricorso ai conguagli regolatori. Il recupero “ora per allora” è insito nella stessa nozione di conguaglio, perché concerne costi che con il previgente metodo tariffario normalizzato non potevano essere integralmente recuperati. Il sistema tariffario determinato dall’Autorità d’ambito entra di diritto nel contratto di fornitura per effetto del rinvio regolamentare, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ.
La Corte precisa però che non è ammesso ogni recupero. Il perimetro dei conguagli è circoscritto dai costi sopportati per mettere l’acqua a disposizione degli utenti e dalla natura di corrispettivo della tariffa. La dimensione europea è ispirata a un concetto di economicità come vincolo da gestire, non come variabile da massimizzare. La giurisprudenza amministrativa richiamata conferma che il recupero riguarda solo i costi giustificati e rispondenti alle variazioni strutturali del servizio.
Ne deriva che è legittimo solo il recupero di costi imprevisti e imprevedibili al momento dell’erogazione e della fatturazione, in coerenza con i principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità e competenza. Devono escludersi i conguagli volti ad allocare sull’utenza errori di gestione o di previsione. Sui fatti costitutivi della pretesa, secondo i principi generali, grava il gestore.
Nota della Redazione
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