Nullità della fideiussione ABI rilevabile d’ufficio solo se emerge dagli atti (Cass. civ. Sez. I n. 25059 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nullità di una clausola contrattuale rilevabile d’ufficio può essere dedotta dalla parte anche nella comparsa conclusionale di appello, sempre che essa emerga dai dati già acquisiti al processo. Tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso di tale invalidità deve dedurre, a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità, anche l’emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. Il motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata è inammissibile.
Il Fatto
Una società debitrice principale e il suo garante proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Teramo aveva intimato loro il pagamento della somma di € 101.343,28 per il mancato rimborso delle rate di un mutuo chirografario. Gli opponenti contestavano il superamento del tasso soglia ai fini dell’usura, l’illecita capitalizzazione trimestrale degli interessi e l’indeterminatezza della garanzia.
Il Tribunale rigettava l’opposizione. La Corte d’Appello di L’Aquila confermava la decisione, respingendo tra l’altro l’eccezione di nullità del mutuo per difetto di forma scritta e quella relativa alla fideiussione redatta sul modello ABI. La parte soccombente ricorreva per cassazione con sei motivi; l’intimata non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la mancata declaratoria di nullità parziale della fideiussione per contrarietà a intese anticoncorrenziali, in quanto stipulata su modulo predisposto unilateralmente. La Corte lo dichiara inammissibile: l’eccezione era stata sollevata tardivamente, nella comparsa conclusionale di appello.
Il principio affermato è articolato. Se la nullità è rilevabile d’ufficio, la deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, purché emerga dai dati già acquisiti al processo. Ma chi in cassazione si duole del mancato rilievo officioso deve allegare l’emersione degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. Nella specie, la questione fideiussoria non emergeva dal giudizio di merito.
Il secondo motivo, sulla prova del contratto di finanziamento e sul difetto di forma scritta ad substantiam, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi. La Corte territoriale aveva respinto l’eccezione richiamando l’esistenza della scheda contrattuale, del documento di sintesi e del piano di ammortamento, ritenuti dal giudice di primo grado idonei a dimostrare il mutuo. Determinante è l’affermazione che l’appellante subisce le conseguenze della mancata produzione del proprio fascicolo e della mancata restituzione di quello di controparte.
Il terzo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono parimenti inammissibili, non cogliendo la ratio: accertata l’acquisizione della documentazione contrattuale, la questione dell’efficacia del saldaconto diviene irrilevante. Il quinto motivo è inammissibile perché il giudice di merito ha esaminato la violazione del principio di buona fede con argomentazione insindacabile in sede di legittimità. Il sesto è infine inammissibile, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà nella motivazione: la documentazione esaminata dal Tribunale non risultava acquisita negli atti d’appello, senza che i ricorrenti ne avessero prodotto copia. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con conseguente obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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