Errore di fatto sulla produzione documentale come vizio revocatorio non deducibile in cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 9408 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore in cui il giudice di merito sia incorso nell’ipotizzare l’avvenuta produzione in giudizio di una documentazione che non risulta depositata non integra un vizio di legittimità denunciabile con il ricorso per cassazione, ma si risolve in un eventuale vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., insuscettibile di deduzione in sede di legittimità. È altresì inammissibile, perché nuova, la questione di difetto di legittimazione processuale della banca che richieda accertamenti fattuali preclusi al giudice di legittimità. Il ricorso definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. comporta la condanna della parte soccombente al pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della cassa delle ammende.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva opposizione a decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per un credito derivante da un’apertura di credito su conto corrente, contestando la produzione documentale della banca. Il tribunale rigettava l’opposizione ritenendo le contestazioni prive di riscontro, avendo la banca prodotto il contratto e gli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto; l’opponente non aveva prodotto propri conteggi e aveva rinunciato alla richiesta di CTU.
La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, osservando che il tribunale aveva precisato l’avvenuto deposito del contratto e degli estratti conto analitici. Il ricorrente proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in sette motivi e una eccezione preliminare di difetto di legittimazione processuale della banca, la quale non si costituiva nel giudizio di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i sette motivi di ricorso, convergendo tutti nel denunciare il medesimo errore: tanto il giudice di primo grado quanto quello d’appello avrebbero dato per prodotta una documentazione che in realtà non era stata depositata. La Corte ha osservato che un siffatto ipotetico errore, ove pure sussistente, non avrebbe nulla a che vedere con le censure formulate, risolvendosi in un eventuale vizio revocatorio insuscettibile di denuncia a mezzo del ricorso per cassazione.
Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione processuale, la Corte l’ha dichiarata inammissibile, trattandosi di questione del tutto nuova, tale da richiedere accertamenti fattuali preclusi al giudice di legittimità. Anche nella memoria depositata la contestazione è risultata del tutto generica.
Il ricorrente ha inoltre sottolineato che nei gradi di merito non erano stati depositati il fascicolo del procedimento monitorio né quello del giudizio di primo grado. La Corte ha rilevato che anche sotto tale profilo la censura rientra nel vizio revocatorio di cui all’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., alla luce delle affermazioni dei giudici di merito circa l’avvenuta produzione dell’intera documentazione.
Il collegio ha quindi reputato di definire il giudizio in conformità alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., dichiarando il ricorso inammissibile. La banca non essendosi costituita, non ha luogo a pronuncia sulle spese; il ricorrente è stato invece condannato al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 2.500,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo unificato maggiorato.
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Nota della Redazione
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