Correzione errore materiale: no ai dati catastali mancanti se la simulazione è stata accertata in appello (Cass. civ. Sez. II n. 23554 del 03.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 287 cod. proc. civ. è strumento che presuppone la mera divergenza tra il pensiero del giudice e la sua espressione formale, non già l’integrazione di una statuizione carente. La domanda di correzione non può essere utilizzata per supplire all’omessa indicazione, nel dispositivo della sentenza di legittimità, dei beni e dei dati catastali oggetto della divisione, allorché la declaratoria di simulazione e di nullità della donazione dissimulata sia stata pronunciata dal giudice d’appello e non dalla Corte di cassazione, che abbia deciso ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ. unicamente elidendo la statuizione di condanna. L’annotazione delle sentenze dichiarative della nullità di atti anteriormente trascritti, ai sensi dell’art. 2655 cod. civ., può essere chiesta ed eseguita anche senza apposito ordine del giudice, in conseguenza dell’effetto della preventiva trascrizione della relativa domanda.
Il Fatto
Dopo la morte del padre, il contribuente convenne in giudizio il fratello e la società, chiedendo l’accertamento della nullità per simulazione del contratto di compravendita stipulato dal padre, perché dissimulante una donazione della quale chiese la riduzione. Il Tribunale respinse le domande, ma la Corte d’Appello, in riforma parziale, dichiarò che l’atto dissimulava una donazione in favore del fratello, condannando quest’ultimo e la società in solido al pagamento di una somma a titolo di reintegrazione della quota, affermando solo in motivazione la nullità per difetto di forma della donazione indiretta dissimulata.
La società propose ricorso per cassazione, cui il contribuente resistette con ricorso incidentale. La Suprema Corte rigettò il ricorso principale, accolse quello incidentale e, decidendo nel merito, statuì che la dichiarazione di simulazione e la nullità della donazione comportavano che l’intero complesso di beni alienato tornasse nel patrimonio ereditario, restando assorbita la domanda di riduzione. Il contribuente ha quindi chiesto la correzione dell’errore materiale della sentenza di legittimità per non essere stati indicati in dispositivo né i beni né i dati catastali da dividersi.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 2652 cod. civ., ai fini dell’opponibilità ai terzi e della continuità delle trascrizioni, devono trascriversi le domande giudiziali dirette all’accertamento della simulazione di atti soggetti a trascrizione e quelle dirette a far dichiarare la nullità o l’annullamento di atti soggetti a trascrizione. Perché la trascrizione di una domanda giudiziale produca gli effetti previsti, è necessaria una precisa correlazione tra la domanda, come riportata nella nota di trascrizione, e la sentenza che si vuole opporre ai terzi, dovendosi avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota, che deve consentire di individuare senza equivoci gli elementi essenziali dell’atto e i beni ai quali esso si riferisce.
Nel caso di specie, la Corte rileva che non risulta essere stata proposta una domanda di divisione. La simulazione dell’atto di compravendita è stata dichiarata dalla Corte d’Appello nella sentenza n. 1226/2013, mentre la nullità della donazione indiretta dissimulata non è stata dichiarata in dispositivo, seppure esplicitamente affermata nella motivazione.
La Suprema Corte, con la sentenza di cui si chiede la correzione, ha cassato la sentenza d’appello limitatamente alla sola condanna in solido alla restituzione di un importo pari alla lesione della legittima e, decidendo ex art. 384 cod. proc. civ., ha unicamente ribadito quanto già stabilito dalla Corte d’Appello circa il recupero degli immobili alla massa ereditaria, elidendo la statuizione di condanna.
La Corte conclude che non vi è luogo ad alcuna correzione, atteso che la dichiarazione di simulazione e di nullità in accoglimento della domanda è stata pronunciata dalla Corte d’Appello e non da questa Corte ex art. 384 cod. proc. civ. L’annotazione delle sentenze dichiarative della nullità di atti anteriormente trascritti, di cui all’art. 2655 cod. civ., può essere richiesta ed eseguita anche senza apposito ordine del giudice, in conseguenza dell’effetto della preventiva trascrizione della relativa domanda. Nessuna statuizione sulle spese, in mancanza di difesa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2652 c.c. – Domande riguardanti atti soggetti a trascrizione. Effetti delle relative trascrizioni rispetto ai terzi
- Art. 2655 c.c. – Annotazione di atti e di sentenze
- Art. 384 c.p.c. – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito