Abusi edilizi e stato legittimo: planimetrie catastali e SCIA non sanano (TAR Campania n. 4081 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un immobile realizzato in forza di un titolo abilitativo, le planimetrie catastali non assumono alcun rilievo ai fini della prova dello stato legittimo, che è stabilito dal titolo edilizio e non dalla rappresentazione catastale. L’art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001 attribuisce valore alle informazioni catastali di primo impianto solo per gli immobili edificati in epoca in cui non era obbligatorio il titolo. La SCIA non sana gli abusi pregressi e non costituisce titolo idoneo a legittimare interventi che comportino incrementi volumetrici, riconducibili alla ristrutturazione edilizia pesante e soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. Il provvedimento che dia avvio, senza concluderlo, al procedimento di annullamento in autotutela dei titoli non integra violazione delle garanzie procedimentali rispetto alla sola demolizione disposta.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza n. 27 del 26.5.2025 con cui il Comune ha ingiunto la demolizione di opere abusive e disposto l’annullamento parziale della concessione edilizia n. 2679 del 23.11.1990, della variante n. 2883 del 21.7.1992, della DIA del 2012 e della CILA del 2021. L’ordinanza contesta il frazionamento dell’unità in due abitazioni, il rialzamento del piano seminterrato, la chiusura del piano terra-rialzato, l’ampliamento del piano secondo, la sopraelevazione sul lastrico solare e l’installazione di una piattaforma elevatrice.
Il ricorrente sostiene che le opere risalirebbero a epoca remota, sarebbero documentate dalle planimetrie catastali di primo impianto e da una SCIA del 2019 mai inibita, e che l’amministrazione avrebbe dovuto concludere l’autotutela entro termini ormai scaduti. Il Comune non si è costituito. La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 1927/25.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Quanto ai piani seminterrato e primo, il Tribunale esclude che le planimetrie catastali possano provare lo stato legittimo: esse non rilevano quando l’edificio sia stato realizzato in forza di un titolo autorizzatorio. L’art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001 valorizza i dati catastali solo per gli immobili costruiti quando il titolo non era obbligatorio.
Neppure giova la SCIA del 2019. La copia in atti è priva di allegati, sicché non è verificabile la corrispondenza allo stato di fatto. In ogni caso, essa non può operare da titolo sanante per opere realizzate prima del suo deposito, quali quelle del pianterreno e del primo piano, per espressa ammissione del ricorrente. I motivi relativi a tali piani sono quindi infondati.
Il motivo sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento è respinto: il Comune ha solo dato avvio all’annullamento in autotutela dei titoli, senza concluderlo, limitandosi il dispositivo a disporre la demolizione.
Quanto al secondo e terzo piano, gli interventi non sono assentibili con SCIA ordinaria. Essi hanno prodotto ampliamenti volumetrici e la chiusura della tettoia sul lastrico solare. La SCIA legittima interventi di portata minore, non quelli che incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie. L’intervento integra così una ristrutturazione edilizia pesante, soggetta a permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001.
Le opere, nel loro complesso, hanno determinato una variazione essenziale ai titoli ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 380/2001. Il Tribunale quantifica gli incrementi: dal rialzamento del seminterrato, dalla chiusura del porticato, dalla sopraelevazione sul lastrico e dall’ampliamento del secondo piano deriva una volumetria abusiva che, rispetto a quella autorizzata, comporta un incremento di quasi il 100%. Quanto alla piattaforma elevatrice, pur autorizzata sotto il profilo sismico, la sua non autonomia rispetto alle opere abusive ne impedisce l’esenzione dalla sanzione.
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Nota della Redazione
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