L’avviso orale al minore può fondarsi su elementi indiziari e precedenti di polizia (TAR Lombardia n. 3919 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 159/2011 è misura di prevenzione a natura meramente monitoria, che può essere adottata anche nei confronti di un minore quando emergano elementi di fatto, compresi i precedenti di polizia, idonei a far ragionevolmente presumere una personalità incline a comportamenti asociali o antisociali. Il relativo giudizio di pericolosità sociale non richiede prove compiute della commissione di reati, essendo sufficienti anche meri sospetti basati su elementi fattuali, purché il provvedimento sia motivato in modo logico e congruo. Il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai profili di manifesta irragionevolezza, illogicità o arbitrarietà dell’iter logico seguito dall’autorità di polizia, nonché alla sufficienza e congruità della motivazione.
Il Fatto
I genitori, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, hanno impugnato l’avviso orale emesso dal Questore nei confronti del figlio minore ai sensi degli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011. L’Amministrazione si è costituita in giudizio e, a seguito di ordinanza istruttoria, ha depositato una relazione di chiarimenti e gli atti del procedimento. I ricorrenti hanno dedotto un unico motivo, contestando la mancata valutazione “in concreto” della pericolosità sociale del minore, che sarebbe stata basata esclusivamente sui precedenti di polizia senza considerare la sua situazione personale di problematicità adolescenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza della Sezione in materia di presupposti dell’avviso orale. La misura rientra in una valutazione discrezionale dell’autorità di polizia, sindacabile solo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti e della sufficienza, logicità e congruità della motivazione. In ragione della finalità preventiva, non è necessario che sia accertata la responsabilità penale dell’interessato, potendo il giudizio di pericolosità fondarsi su elementi circostanziati anche a valenza indiziaria. La giurisprudenza richiede solo l’emergenza di una situazione complessivamente rivelatrice di una personalità incline a comportamenti antisociali, tale da far ragionevolmente ascrivere il soggetto a una delle categorie dell’art. 1 D.Lgs. n. 159/2011.
La Corte ha precisato che, a differenza delle altre misure di prevenzione più invasive, l’avviso orale ha natura ed efficacia meramente monitoria e infra-procedimentale, non producendo immediati effetti restrittivi delle libertà individuali. Per tale ragione, il relativo giudizio di pericolosità può essere sorretto anche da meri sospetti su elementi di fatto, purché l’autorità amministrativa motivi adeguatamente il proprio convincimento. Nel caso di specie, la Questura aveva evidenziato la commissione da parte del minore, nel biennio 2023-2024, di sei episodi integranti reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, tra cui il possesso illecito di hashish accertato in tre occasioni, con irrogazione di sanzioni ex art. 75 d.P.R. n. 309/1990, nonché episodi di danneggiamento e invasione di edifici privati.
Il Tribunale ha inoltre osservato che, subito dopo l’emissione dell’avviso, il minore aveva commesso ulteriori fatti penalmente rilevanti di maggiore disvalore sociale, tra cui una rapina aggravata con arresto in flagranza. Tale situazione fattuale, documentata anche dalla relazione di chiarimenti, sosteneva adeguatamente e senza illogicità il giudizio di pericolosità espresso dal Questore, dimostrando un modello comportamentale complessivo idoneo a presumere l’esistenza, attuale e prospettica, di una personalità incline a comportamenti asociali o antisociali.
Il Collegio ha concluso che il provvedimento non era affetto da erronea valutazione dei fatti, irragionevolezza, insufficienza istruttoria o illogicità. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite per ragioni di equità sostanziale.
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Nota della Redazione
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