Payback dispositivi medici: legittimo il decreto statale, contenzioso regionale al giudice ordinario (TAR Lazio n. 2548 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici, come applicabile per gli anni 2015-2018, è conforme agli artt. 23, 41 e 117 Cost., integrando un contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, non lesivo del legittimo affidamento delle imprese fornitrici, già edotte sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano. Sono infondate le censure volte a contestare la fissazione uniforme del tetto regionale al 4,4 per cento, il calcolo della spesa al lordo dell’IVA e la mancata distinzione dei servizi accessori. I provvedimenti regionali che individuano le aziende soggette al ripiano e gli importi dovuti sono atti di attività vincolata, meramente ricognitivi, rispetto ai quali si configura un diritto soggettivo patrimoniale: le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici al servizio sanitario regionale, ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che ha certificato il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, unitamente al decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali, all’Intesa del 28 settembre 2022 e all’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019.

Con successivi motivi aggiunti la società ha gravato anche il decreto del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche n. 52 del 14.12.2022, con cui è stato dato attuazione al ripiano, individuando le aziende fornitrici e gli importi dovuti. La difesa erariale ha eccepito il difetto di giurisdizione sugli atti regionali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo del payback, delineato dall’art. 17, comma 1, lett. c), del d.l. n. 98 del 2011 e dall’art. 9-ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito e modificato dall’art. 1, comma 557, della legge n. 145 del 2018. Il tetto regionale per il quadriennio è stato fissato al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard con l’Accordo n. 181/CSR del 2019.

Sul ricorso introduttivo il TAR richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo una misura ragionevole e proporzionata, giustificata dall’esigenza di razionalizzare la spesa sanitaria, e ha escluso la violazione degli artt. 23 e 41 Cost. nonché del principio di irretroattività. Le imprese erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto e dell’obbligo di ripiano.

Quanto alla fissazione uniforme del tetto regionale al livello massimo nazionale, il Collegio osserva che la ricorrente difetta di interesse a contestarla: una diversa determinazione non potrebbe che abbassare il tetto e aumentare il ripiano a carico delle imprese. La misura del 4,4 per cento, già nota come tetto nazionale, era il parametro di riferimento esigibile secondo ordinaria diligenza.

Il payback resta estraneo alle procedure di evidenza pubblica: opera sul fatturato complessivo e non rimodula i contratti, né incide sul prezzo o sull’entità della fornitura. Il calcolo al lordo dell’IVA risponde alla qualifica degli enti acquirenti come consumatori finali. Quanto ai servizi accessori, la nozione di fatturato afferisce al solo prezzo del dispositivo, e l’eventuale errata contabilizzazione è imputabile all’azienda, non al Ministero.

Sui motivi aggiunti il TAR dichiara il difetto di giurisdizione. La regione, ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter, svolge attività meramente attuativa ed esecutiva, priva di discrezionalità tecnica: verifica la coerenza del fatturato, compila l’elenco delle aziende e quantifica gli importi secondo la percentuale fissata ex lege. Si instaura un rapporto obbligatorio in cui l’impresa è titolare di un diritto soggettivo al corretto calcolo, non intermediato da potere autoritativo. La controversia spetta dunque al giudice ordinario, dinanzi al quale può essere riproposta ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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