Mobilità volontaria e conservazione dell’anzianità nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8599 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, disciplinato dall’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 nella sua formulazione originaria, è riconducibile alla cessione del contratto e comporta la conservazione dell’anzianità maturata presso l’amministrazione di provenienza, oltre al mantenimento del trattamento economico goduto. La modifica introdotta dall’art. 16 della legge n. 246/2005 non costituisce norma di interpretazione autentica e non ha efficacia retroattiva. Ne deriva che nelle procedure di mobilità volontaria non è richiesta la stipulazione di un nuovo contratto individuale né di un nuovo patto di prova: il rapporto di lavoro continua senza interruzioni con l’amministrazione di destinazione, restando immutati gli elementi oggettivi essenziali del contratto.
Il Fatto
Un dipendente, in servizio presso un presidio di pronto soccorso di una ASL, otteneva nel febbraio 2005 il trasferimento per mobilità intercompartimentale nei ruoli del personale ATA di una Provincia, con inquadramento nel profilo di infermiere e assegnazione presso un istituto professionale. Il trasferimento seguiva a un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale e il successivo giudizio di merito si chiudeva con declaratoria di cessazione della materia del contendere, passata in giudicato.
Il lavoratore agiva poi per il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata presso l’amministrazione di provenienza. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte di Appello confermava la decisione, escludendo l’applicabilità dell’art. 2112 cod. civ. e valorizzando la disciplina degli artt. 569 e 570 del d.lgs. n. 297/1994. Proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. e la supposta erronea declaratoria di genericità dell’atto di appello. La Corte lo dichiara inammissibile: il ricorrente non coglie il decisum, poiché la sentenza impugnata aveva censurato la genericità dell’appello, non del ricorso introduttivo, rilevando che l’appellante non aveva confutato la ricostruzione giuridica del primo giudice sul ruolo della normativa dell’amministrazione di destinazione in tema di cessione del contratto.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte osserva che il trasferimento è avvenuto per mobilità intercompartimentale e che l’oggetto della domanda è il riconoscimento del servizio prestato presso l’amministrazione di provenienza. Ne consegue l’inapplicabilità degli artt. 569 e 570 del d.lgs. n. 297/1994, che riguardano il riconoscimento del servizio non di ruolo, evenienza estranea alla fattispecie. Trova invece applicazione l’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001.
Sul punto la Corte richiama il consolidato orientamento avviato da Cass. n. 24724/2014, secondo cui il passaggio diretto è riconducibile alla cessione del contratto, con conservazione dell’anzianità e mantenimento del trattamento economico goduto. Viene precisato che l’art. 16 della legge n. 246/2005 non ha natura di norma di interpretazione autentica, con conseguente esclusione dell’efficacia retroattiva (Cass. n. 10145/2018; Cass. n. 23884/2022).
La cessione del contratto determina una mera sostituzione soggettiva, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali, salva diversa pattuizione tra cessionario e contraente ceduto (Cass. Sez. L n. 16635 del 5 novembre 2003). Il mantenimento in vita del rapporto è confermato dal litisconsorzio necessario dei tre soggetti coinvolti (Cass. Sez. 3 n. 5122 del 9 marzo 2006), mentre la continuità del rapporto impedisce di pretendere la stipulazione di un nuovo contratto e di un nuovo patto di prova.
Nelle procedure di mobilità, del tutto diverse dall’assunzione, il dipendente in possesso dei requisiti è trasferito e il rapporto continua senza interruzioni con l’amministrazione di destinazione. La Corte territoriale, non applicando tali principi, è cassata sul punto. Il terzo motivo, relativo all’art. 2112 cod. civ. e alla direttiva comunitaria, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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